"Volete voi che siano abrogati:
l'"Ordinamento giudiziario" approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente
apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6,
limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere
favorevole del Consiglio superiore della magistratura"; la legge 4 gennaio
1963, n.1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e
per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni
ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte:
art.18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun
magistrato scrutinato, se e' idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle
funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a
preferenza delle altre"; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26,
recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché
disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art.
1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150», nel testo
risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente
apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente
alle parole: "nonche' per il passaggio dalla funzione giudicante a quella
requirente e viceversa"; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160,
recante "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1,
comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150", nel testo
risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente
apportate, in particolare dall'art.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007,
n.111 e dall'art.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre
2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24,
limitatamente alle seguenti parti: art.11, comma 2, limitatamente alle
parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni
giudicanti o requirenti"; art.13, riguardo alla rubrica del medesimo,
limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle
requirenti e viceversa"; art.13, comma 1, limitatamente alle parole: "il
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art.13, comma 3:
"3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa,
non e' consentito all'interno dello stesso distretto, ne' all'interno di
altri distretti della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del
distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art.11 del codice di
procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta
servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente
comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte
nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di
servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di
procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione
professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo
svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della
magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di
idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del
presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la
medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o
requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale
presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio,
possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio
dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla
base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio
dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di
legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si
applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della
Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello
e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo
presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la
medesima."; art.13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste
dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di
altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del
distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di
procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta
servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui
il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto
negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero
nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a
funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in
sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti
esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non
può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura
civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni.
Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità
di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo
trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il
tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario
ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il
tramutamento di secondo grado puo' avvenire soltanto in un diverso distretto
rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti
civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti
deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio
superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di
trasferimento."; art.13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni
giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è
valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di
professionalità periodiche."; art.13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al
comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui
all'art.10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede
di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14
dello stesso art.10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente
e viceversa."; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con
modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24 (Interventi urgenti in
materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle
modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate,
limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle
parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo
del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di
passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto
dall'art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160."?". |