Referendum
del 21-22/06/2009 |
Dati relativi al solo Comune di Grotte. |
Aventi
diritto |
Votanti |
Quesito
n° 1 |
Quesito
n° 2 |
Quesito
n° 3 |
|
|
Si |
407 |
Si |
403 |
Si |
449 |
|
|
No |
81 |
No |
79 |
No |
51 |
Elettori |
2266 |
Uomini |
310* |
Nulle |
43 |
Nulle |
54 |
Nulle |
37 |
Elettrici |
2605 |
Donne |
268* |
Bianche |
45 |
Bianche |
40 |
Bianche |
41 |
Totale |
4871 |
Totale |
578* |
Totale |
576 |
Totale |
576 |
Totale |
578 |
*Per i quesiti n° 1 e n° 2 ha votato 1 elettore ed una elettrice in meno,
per tali quesiti i votanti sono stati: Uomini 309; Donne 267; Totali
576. |
Risultato definitivo nazionale: il quorum non è stato
raggiunto. |
Alle ore 15.00 del 22/06/2009 (chiusura delle urne) hanno votato:
310 uomini (su 2266 aventi diritto);
268 donne (su 2605 aventi diritto),
per un totale di 578 elettori (su 4871 aventi diritto).
La percentuale di affluenza alle urne è stata pari al 11,86 %. |
Quesito n° 1
- Scheda colore viola
Premio di maggioranza alla lista più votata - Camera |
Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto
di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
Deputati”, limitatamente alle seguenti parti:
art. 14-bis, comma 1: “I partiti o i gruppi politici organizzati possono
effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi
rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono
essere reciproche.”;
art. 14-bis, comma 2: “La dichiarazione di collegamento è effettuata
contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le
dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo
stesso contrassegno.”;
art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: “I partiti o i gruppi
politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a
governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano
il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della
coalizione.”;
art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole “1, 2 e”;
art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: “dei collegamenti
ammessi”;
art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione
è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano
effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’art. 14-bis,
comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo
periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime
elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello
depositato ai sensi dell’art. 14.”;
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “, nonché per ciascuna
coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione”;
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea
orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”;
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”;
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “non collegate”;
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;
art. 83, comma 1, numero 2): “2) determina poi la cifra elettorale
nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma
delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la
coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non
collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non
collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;”;
art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): “a) le coalizioni di liste che
abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti
validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia
conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi
espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze
linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle
circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una
particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;”;
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole,
ovunque ricorrono: “non collegate”;
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: “,
nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale
di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui
statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella circoscrizione”;
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “le coalizioni
di liste di cui al numero 3), lettera a), e”;
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: “coalizione di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di
liste o”;
art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la coalizione
di liste o”;
art. 83, comma l, numero 6): “6) individua quindi, nell’àmbito di
ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a),
le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per
cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle
circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una
particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano
conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano
nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;”;
art. 83, comma 1, numero 7): “7) qualora la verifica di cui al numero 5)
abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al
riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di
liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste
ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già
individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non
tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così
ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente
così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i
maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero
3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del
numero 4);”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “varie
coalizioni di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “per ciascuna
coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente
elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice
relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della
coalizione medesima. Analogamente,”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: “coalizione di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: “coalizioni di liste o”;
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”;
art. 83, comma 1, numero 9): “9) salvo quanto disposto dal comma 2,
l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni
dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine,
determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste
dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste
di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione
nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale
divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La
parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi
da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente
delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità,
sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio.
Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi
ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede
alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior
numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da
parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine
decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in
quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti
decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali
inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti,
abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente,
assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due
o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il
seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del
quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare
riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle
operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere,
alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle
circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali
del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono
conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle
quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione
non utilizzate.”;
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della
coalizione o”;
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”;
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
“coalizione di liste o”;
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;
art. 83, comma 4: “L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di
liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste
ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7),
periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.”;
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”;
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”;
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;
art. 84, comma 3: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma
2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione,
questi sono attribuiti, nell’àmbito della circoscrizione originaria,
alla lista facente parte della medesima coalizione della lista
deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non
utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine
di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista,
questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente
parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la
maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo
un ordine decrescente.”;
art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: “e 3”;
art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: “, 3”? |
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Quesito n° 2
- Scheda colore beige
Premio di maggioranza alla lista più votata - Senato |
Volete voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed
integrazioni successive, titolato “Testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione del Senato della Repubblica”, limitatamente alle seguenti parti:
art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "di coalizione";
art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è
altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le
dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con
almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente
comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime
elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello
depositato ai sensi dell'art. 14 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.";
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "alle coalizioni
e";
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ", nonché, per
ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea
orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuna coalizione";
art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ". Determina
inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di
liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le
liste che la compongono";
art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): “1) le coalizioni di liste che
abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia
conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi
espressi;”;
art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "non
collegate";
art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "nonché
le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la
percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale
almeno l'8 per cento dei voti validi espressi";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste e";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione
di liste o";
art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o";
art. 17, comma 3: “Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato
esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'àmbito di
ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano
circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede
quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse,
dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna
coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali
delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai
sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di
coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente
elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per
le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a
sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b),
numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.”;
art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla coalizione di liste o";
art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizioni
di liste o";
art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione
di liste o";
art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di liste e";
art. 17, comma 6: “Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei
seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna
coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte
intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da
attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni
abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.”;
art. 17, comma 8: “Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile
attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale
assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della
lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non
utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più
liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante
sorteggio.”;
art. 17-bis, limitatamente alle parole: “e 6”;
art. 19, comma 2: “Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il
seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'àmbito della stessa
circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8."? |
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Quesito n°
3
- Scheda colore verde
Abrogazione candidature multiple |
Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di
modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”,
limitatamente alle seguenti parti:
art. 19, limitatamente alle parole: “nella stessa”,
art. 85? |
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