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Referendum del 12-13/06/2005

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Referendum 12/06/05

       

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Dati relativi al solo Comune di Grotte.

Aventi diritto Votanti Quesito n° 1 Quesito n° 2 Quesito n° 3 Quesito n° 4

Si  632 Si  632 Si  628 Si  521

No    66 No    65 No    66 No  168

Elettori 

2302

Uomini 

404 Nulle    10 Nulle    13 Nulle    13 Nulle    12

Elettrici 

2634

Donne 

337 Bianche    33 Bianche    31 Bianche    34 Bianche    40

Totale 

4936

Totale 

741 Totale  741 Totale  741 Totale  741 Totale  741

Risultato definitivo nazionale: il referendum è fallito. La Legge 40/2004 rimane in vigore senza modifiche.
Ha votato solo il 25,9% degli aventi diritto, quindi non si è raggiunto il quorum del 50% più 1 dei votanti.


Referendum sulle norme relative alla procreazione assistita del 12 giugno 2005

Leggi il testo della legge 40/2004 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" Testo della legge in word..
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2005 recante
“Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni”;
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- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2005 recante
“Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - norme sui limiti all'accesso.” ;
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- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2005 recante
“Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - norme sulle finalita', sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso”;
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-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2005 recante
“Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - divieto di fecondazione eterologa”.
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Quesito n.1 - Cura nuove malattie

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente"; Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative"; Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di clonazione mediante trasferimento di nucleo o"; Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione e"?"

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Quesito n.2 - Utilizzo di più embrioni

"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito."; Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità."; Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico."; Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1".; Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento della fecondazione dell’ovulo"; Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo"; Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile".?”.

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Quesito n.3 - Fecondazione etorologa

"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: Articolo 4, comma 3: "E’ vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo"; Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3"; Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3"; Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza ai fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro."; Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?".

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Quesito n.4 - Ampliamento sfera diritti

"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana"; Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità."; Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata da atto medico."; Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,"; Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell’ovulo"; Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: ", di cui al comma 2 del presente articolo"; Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento" ?”.

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