Referendum
del 12-13/06/2005 |
Il referendum
Quesito n° 1
Quesito n° 2
Quesito n° 3
Quesito n° 4 |
Dati relativi al solo Comune di Grotte. |
Aventi
diritto |
Votanti |
Quesito
n° 1 |
Quesito
n° 2 |
Quesito
n° 3 |
Quesito
n° 4 |
|
|
|
Si |
632 |
Si |
632 |
Si |
628 |
Si |
521 |
|
|
|
No |
66 |
No |
65 |
No |
66 |
No |
168 |
Elettori |
2302 |
Uomini |
404 |
Nulle |
10 |
Nulle |
13 |
Nulle |
13 |
Nulle |
12 |
Elettrici |
2634 |
Donne |
337 |
Bianche |
33 |
Bianche |
31 |
Bianche |
34 |
Bianche |
40 |
Totale |
4936 |
Totale |
741 |
Totale |
741 |
Totale |
741 |
Totale |
741 |
Totale |
741 |
Risultato definitivo nazionale: il referendum è
fallito. La Legge 40/2004 rimane in vigore senza modifiche.
Ha votato solo il 25,9% degli aventi diritto, quindi non si è raggiunto il
quorum del 50% più 1 dei votanti. |
Quesito n.1
- Cura nuove malattie |
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente alle seguenti parti: Articolo 12, comma 7, limitatamente
alle parole: "discendente da un’unica cellula di partenza,
eventualmente"; Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole:
"ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo
dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative"; Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle
parole: "di clonazione mediante trasferimento di nucleo o";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la
crioconservazione e"?" |
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Quesito n.2
- Utilizzo di più embrioni |
"Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1, comma 1: "Al fine di
favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità
o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste
dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito."; Articolo 1, comma 2: "Il
ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non
vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di
sterilità o infertilità."; Articolo 4, comma 1: "Il ricorso
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo
quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause
impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché
ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata
da atto medico."; Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle
parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi
aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i
destinatari, ispirandosi al principio della"; Articolo 5, comma 1,
limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 4, comma 1".; Articolo 6, comma 3, limitatamente alle
parole: "Fino al momento della fecondazione dell’ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e
terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo"; Articolo 14,
comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre"; Articolo 14, comma 3
limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla
data del trasferimento, da realizzare non appena possibile".?”. |
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Quesito n.3
- Fecondazione etorologa |
"Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente alle seguenti parti: Articolo 4, comma 3: "E’ vietato
il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo"; Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in
violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3"; Articolo 9,
comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui
all’articolo 4, comma 3"; Articolo 12, comma 1: "Chiunque a
qualsiasi titolo utilizza ai fini procreativi gameti di soggetti estranei
alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo
4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000
a 600.000 euro."; Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola:
"1,"?". |
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Quesito n.4
- Ampliamento sfera diritti |
"Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita",
limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1, comma 1, limitatamente alle
parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana"; Articolo 1,
comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilità o infertilità."; Articolo 4, comma
1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità
da causa accertata da atto medico."; Articolo 4, comma 2, lettera a),
limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il
ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico
più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando
quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,"; Articolo 6, comma 3,
limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione
dell’ovulo"; Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle
parole: ", di cui al comma 2 del presente articolo"; Articolo
14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre"; Articolo 14, comma 3,
limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla
data del trasferimento" ?”. |
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