Regolamento Edilizio Comunale (pdf)
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Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. (pdf)
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Regolamento ICI |
Aliquote ICI anno 2006 |
Regolamento ICI del Comune di
Grotte
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Art.
1 .- OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.1 Il presente
regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista
dagli articoli 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1
dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, detta norme
antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di ICI.
Disciplina, altresì, le procedure di accertamento dell'imposta, di
accertamento con adesione, di incentivi per l'attività di accertamento,
dispone in materia di riscossione, di sanzioni e ravvedimento.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà
regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli
articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che
l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con
criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure
previste per i singoli procedimenti.
Art. 2 .- AREE FABBRICABILI: DEROGHE1
. Sono considerati non fabbricabili. ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2
del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati
direttamente dai proprietari e familiari conviventi a condizione che la
quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività
agricola comporti un volume d'affari superiore al 70% del reddito
complessivo imponibile dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente.
2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da
uno dei proprietari coltivatori ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
Art. 3 .- IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI.1.
L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati
da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione
che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti a titolo di
proprietà o di diritto reale di godimento od mi qualità di locatario
finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.
Art. 4 .- FABBRICATI INAGIBILI O INABILITATI.1.
Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista
all'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per
inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Si considerano inagibili quel fabbricati nei quali:
il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da
costituire pericoli a cose o persone. con rischi di crollo
i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da
costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o
totale;
2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata
emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare
danni a cose o persone.
3. L'inabitabilità deve essere dichiarata con idonea documentazione e
dovrà essere accertata con apposita perizia, dall'Ufficiale sanitario.
Art. 5 .- ESENZIONI PER IMMOBILI NON DESTINATI A COMPITI
ISTITUZIONALI.1.
L'esenzione prevista dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 504 del 30
dicembre 1992 è estesa anche agli immobili posseduti a titolo di proprietà,
di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario
dallo Stato, dalle Regioni dalle Province, dai Comuni, dalle comunità
montane, dai consorzi fra detti Enti. dalle Aziende Unità sanitarie
Locali non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
Art. 6 .- PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI.1
. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta
comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione
principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di
diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella
quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di
godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia
durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione,
2, Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o
posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso
edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione
principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano
ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto
stabilito nel Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi
compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore
secondo i criteri previsti nello stesso Decreto legislativo. Resta, altresì,
fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale. Sono
considerate abitazioni principali le unità immobiliari che, pur se
distintamente iscritte in catasto, sono adibite ad abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità
immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per
i quali questo comune è soggetto attive, di sensi dell'articolo 4 del
Decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con
riferimento agli anni successivi a quello in corso alla data di adozione
del presente regolamento.
Art. 7 .- AREE DIVENUTE INEDIFICABILI.1.
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f, del D.Lgs. n. 446 del 15
dicembre 1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta
pagata. per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano
divenute inedificabili In particolare, la dichiarazione di inedificabilità
delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo
comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed
attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli
organi competenti, nonché dai vincoli istituiti ai sensi delle vigenti
leggi nazionali e regionali che importano l'inedificabilità dei terreni
per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile
affinché si abbia diritto al rimborso è che:
a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per
l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai
sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e
successive modificazioni ed integrazioni,
b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso
l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale
attuativo, né azioni , ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o
regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree
interessate,
c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali attuativi abbiano
ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che
i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate consegnano
da norme di legge approvate definitivamente,
2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata
richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare
le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto
dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, Il rimborso compete
per un periodo non eccedente 15 anni.
3. L'istanza di rimborso a pena di decadenza deve essere prodotta entro e
non oltre il 5 anno successivo alla data in cui si è verificato il
presupposto di non assoggettamento ad imposta.
Art. 8 .- DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE
FABBRICABILI.1
. Ai fini di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori in
comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti dal comma 5
dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per
zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili, vengono determinati come da apposita tabella allegata al
presente regolamento.
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando
l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello
predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con
deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di
ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio dell'anno
successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno
successivo.
4. Ai fini dell'attività di accertamento stabilire che per gli anni dal
1993 al 1998 la misura del valore del terreno sia ridotta nel modo
seguente:
anno 1993/1995 30%
anno 1996/1997 20%
anno 1998 10%
Art. 9 .- VALIDITÀ DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA.1.
I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un
contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli
altri.
Art. 10 .- IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA
RETTA.1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta fino ad secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la
propria residenza sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali
fattispecie viene applicata la detrazione prevista per l'abitazione
principale.
2. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si
è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concesso
a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal
Comune.
Art. 11 .- OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI ACQUISTI, CESSAZIONI,
MODIFICAZIONI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVE E RELATIVA SANZIONE IN CASO DI
OMISSIONE.1.
I soggetti passivi hanno l'obbligo di comunicare, con lettera raccomandata
o presentazione a mano, su apposito modulo predisposto dal Comune la
costituzione, la cessazione e la modificazione della soggettività
passiva, entro 60 giorni dall'evento, con la sola individuazione dell'unità
immobiliare interessata. La comunicazione effettuata dopo tale termine si
considera omessa.
2. Per l'omessa comunicazione prevista al primo comma si applica la
sanzione amministrativa di L. 200.000 per ognì singola unità immobiliare
interessata.
Art. 12 .- TERMINE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI
ACCERTAMENTO.1.
L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente anche a
mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce
l'imposizione.
Art. 13 .- AZIONI DI CONTROLLO.1. L'attività di
accertamento viene effettuata secondo criteri selettivi, stabiliti
annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della capacità operativa
dell'Ufficio Tributi.
2 Il funzionario responsabile I.C.I., in relazione al disposto dell'art.
59, comma 1, lettera 1) n. 5, del D.Igs. 15 dicembre 1997 n. 446, avrà
cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento
dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi
informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche
dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3 La disciplina del presente in relazione al disposto dell'art. 59, comma
3 , del D.Lgs. n. 446/1997 trova applicazione anche per gli anni
pregressi.
Art. 14 .- ACCERTAMENTO CON ADESIONE.1.
E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n.
218, per l'imposta comunale sugli immobili ICI, l'istituto
dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il
funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n 504.
3. L'accertamento definito con adesione non e soggetto ad impugnazione,
non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
Art. 15 .- AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE.1
. Il funzionario responsabile I.C.I., prima dì dare corso alla notifica
di accertamento può inviare al soggetti obbligati invito nel quale sono
indicati:
a) gli elementi indicativi dell'atto della denuncia o della dichiarazione
cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente
definire l'accertamento con adesione;
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il
responsabile del servizio disporrà entro i trenta giorni successivi, la
notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente
comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione
tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di
accertamento con adesione, indicando l'ammontare dell'imposta dallo stesso
determinata con valida documentazione a sostegno indicando altresì il proprio
recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da
parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i
coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione
delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni
L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto
l'accertamento con adesione comporta rinuncia dell'istanza.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio formula al
contribuente l'invito a comparire.
5bis Qualora la convocazione non avvenga nei termini di cui al comma
precedente l'istanza s'intende accolta per gli importi indicati
nell'istanza. Per la definizione seguono i termini di cui agli articoli
successivi.
6. All'atto del perfezionamento della definizione, l'atto di cui al comma
2 perde efficacia.
Art. 16 .- PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.1
. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti
articoli 14 e 15 può essere definito anche da uno solo degli obbligati
secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i
beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha
formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad
ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono
escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso
atto o dichiarazione.
Art. 17 .- ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.1
. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice
esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o
da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati separatamente per ciascun bene, gli elementi e
la motivazione su cui la definizione sì fonda, nonché la liquidazione
delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente
dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore
imposta, è ridotta a un quarto.
Art. 18 .- ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.1.
Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con
adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui
al precedente art. 17 con le modalità previste al successivo art.
21.
2. Le somme dovute se d'importo superiore a L. 500.000 possono essere
versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di
numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima
rata è versato entro il termine del comma 1. Sull'importo delle rate
successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla
data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3.Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando
l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente
a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del sette per cento per
ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di
scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. quanto dovuto sarà dato.
Art. 19 .- PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE.1.La
definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art. 18,
comma 1, ovvero il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o,
infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma .5
dello stesso art. 18.
Art. 20 .- COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO.1.
In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, può istituire un fondo speciale finalizzato al
potenziamento dell'ufficio tributi del Comune.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con
l'accantonamento fino ad un, massimo del 3% delle riscossioni dell'imposta
comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
Art. 21 .- UTILIZZAZIONE DEI FONDO.1.
Le somme di cui al precedente art. 20 viene destinato dalla Giunta
comunale con apposito proprio atto entro il 31 dicembre di ogni anno per
il potenziamento del servizio.
Art. 22 .- MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI.1.
I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione
che a seguito di accertamenti tramite:
a) il concessionario della riscossione dei tributi,
b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria,
c) il versamento tramite conto corrente bancario.
Art. 23 .- DIFFERIMENTO O RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI.1.
Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento
dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie
di soggetti passivi interessato da
a) gravi calamità naturali,
b) particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima
deliberazione.
Art. 24 .- SANZIONI ED INTERESSI.1.
Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione
amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un
minimo di lire 100.000
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione
amministrativa dal 50%0 al 100% per cento della maggiore imposta dovuta.
3.Se l'omissione e o l'errore attengono ad elementi non incidenti
sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire
100.000 a lire 500.000. La stessa sanzione si applica per le violazioni
concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti
ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni la
richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o
infedele.
4, Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un 1/4 se, entro
il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione
del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della
sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del
tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
7 Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'art. 11. comma 3.
del D.Lgs. 30 dicembre 1992. n. 504. sarà applicata una sanzione
amministrativa di L. 100.000.
8. Le sanzioni previste dal presente articolo non sono trasmissibili agli
credi.
Art. 25 .- RITARDI ED OMESSI VERSAMENTI1.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle
comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% per cento
di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano quando i
versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario
diverso da quello competente.
Art. 26 .- PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE, DELLE SANZIONI.1.
Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di
nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori,
delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle
sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla
legge per le singole violazioni.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o
il soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia con il
pagamento di 1/4 della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i
soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre
deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera
provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18, del D.
Lgs. N. 472/1997 sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua
notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene
improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine
alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle
somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con
l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a
produrre nello stesso termine, se non intende addivenire a definizione
agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al
quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni il responsabile del servizio , nel
termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del
caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine
alle deduzioni medesime.
Art. 27 .- IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI.1
. In deroga alle previsioni dell'articolo 26, le sanzioni possono essere
irrogate , senza previa contestazione e con
l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il
procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di
accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari a
un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei
minimi edittali previsti per le violazioni più gravi, entro sessanta
giorni dalla notificazione del provvedimento.
Art. 28 .- RAVVEDIMENTO1. La sanzione è ridotta,
semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano a, avuto formale conoscenza:
a) a un ottavo del minimo, nel caso di mancato pagamento del tributo o di
un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data
della sua omissione;
b) a un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti
sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione
avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
c) a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del
tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione,
ovvero, quando non è prevista periodica, entro un anno dall'omissione o
dall'errore;
d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della
presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo
non superiore a trenta giorni;
e) per la regolarizzazione di errori formali eseguiti entro 10 giorni non
sono applicabili le sanzioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito
contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della
differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Art. 29 .- NORME ABROGATE.1.Con
l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme
regolamentari con esso contrastanti.
Art. 30 .- PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.1.
Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto
1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa
prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 31 .- ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTO.1.
Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno
successivo alla sua approvazione, unitamente alla deliberazione di
approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni
dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 32 .- CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.1.
Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali,
b) lo Statuto comunale,
c) i regolamenti comunali.
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Aliquote ICI anno 2006
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ALIQUOTA ORDINARIA
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6.50
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ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
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5.50
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DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
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103,29
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