REGOLAMENTO D’ISTITUTO
CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1) Il presente regolamento,
disposto in applicazione del T.U. n. 297/94, del DPR 275/99 e del D.I.
n. 44/2001, disciplina
l’organizzazione, il funzionamento e le adunanze degli Organi
Collegiali, l’esercizio delle funzioni dei medesimi, del Presidente e
dei Consiglieri.
2) Gli Organi Collegiali
sono:
a)
Il Consiglio d’Istituto;
b)
La Giunta Esecutiva;
c)
Il Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe;
d) Il
Collegio dei Docenti;
e)
Il Comitato di valutazione del servizio.
3) L’attività degli Organi
collegiali e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di
correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità,
funzionalità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
4) Le determinazioni su
situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge e dal
presente regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai detti
principi nel rispetto delle citate norme.
ARTICOLO 2
Interpretazione del regolamento
1) Nell’interpretazione e
nell’applicazione delle norme del presente Regolamento dovranno essere
tenuti presente i principi e le norme enunciati al precedente articolo
1.
2) Le eccezioni sollevate
dai consiglieri relative all’interpretazione di norme del presente
regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente.
3) Il Presidente incarica
una commissione, costituita da non più di tre componenti il Consiglio,
di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più
breve tempo, all’esame del Consiglio per la ratifica.
4) Qualora nella
commissione l’interpretazione non ottenga il consenso unanime, la
soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva,
con propria delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei
consiglieri assegnati ai sensi dell’art. 8 del T.U. 297/94.
5) L’interpretazione della
norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse
ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a
margine del relativo articolo del presente regolamento.
CAPO SECONDO
LE ADUNANZE
ARTICOLO 3
1) Le adunanze del
Consiglio d’Istituto si tengono, di regola, presso il plesso scolastico
ove ha sede la dirigenza, nell’aula all’uopo destinata.
2) Nella stessa sala uno
spazio apposito è riservato al pubblico (per le adunanze del Consiglio
d’istituto) assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel
migliore modo, i lavori dello stesso.
3) Su proposta del
Presidente o su determinazione propria, l’adunanza del Consiglio può
tenersi eccezionalmente in luogo diverso dalla sede istituzionale, ma
sempre nell’ambito giurisdizionale dell’istituto, quando ciò sia reso
necessario dall’inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia
motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna
la presenza del collegio sui luoghi ove si verificano situazioni
particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l’impegno, la
solidarietà e la partecipazione della comunità.
4) La sede ove si tiene
l’adunanza del Consiglio d’Istituto deve essere sempre indicata
nell’avviso di convocazione.
ARTICOLO 4
Deposito degli atti
1) Tutti gli atti relativi
agli argomenti iscritti all’O.d.G. devono essere depositati presso la
Segreteria dell’Istituto o in altro ufficio indicato nell’avviso di
convocazione, dal momento in cui vengono diramati gli avvisi di
convocazione. Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza, sono
depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2) Nessuna proposta può
essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è
stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, corredata
di tutti i documenti necessari per consentirne l’esame. I consiglieri
hanno diritto di consultare gli atti d’ufficio richiamati o citati nelle
proposte di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
2 bis) Negli avvisi di
convocazione viene altresì specificato, per le sedute ordinarie, il
giorno di apertura pomeridiana degli uffici di segreteria in cui è
possibile consultare gli atti oggetto di deliberazione.
3) All’inizio della
riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella Sala
delle adunanze e nel corso di esse ogni Consigliere può consultarli.
4) I membri del Consiglio
possono accedere liberamente agli uffici di segreteria, per prendere
visione degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.
Eventuali impedimenti alla visione degli atti, per esigenze d’ufficio,
comportano la fissazione di una data certa, non superiore alle 48 ore
non prorogabili, nella quale i membri del Consiglio prenderanno visione
degli atti.
ARTICOLO 5
Adunanze di prima convocazione
1) L’adunanza si tiene
all’ora fissata nell’avviso di convocazione. Il numero dei presenti
viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario ed i
cui risultati sono annotati a verbale.
2) Il Consiglio d’Istituto,
in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la
maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate
con il voto della maggioranza dei presenti salvo che la legge prescriva
una maggioranza speciale.
3) La mancanza del numero
legale comporta la sospensione di un’ora della seduta.
4) Qualora anche alla
ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è
considerata seconda convocazione.
ARTICOLO 6
Seduta di seconda convocazione
1) Nella seduta di seconda
convocazione, che ha luogo l’ora successiva a quella in cui fu convocata
la prima, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l’intervento
dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini
del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
2) Le deliberazioni sono
adottate con il voto della maggioranza dei presenti salvo che la legge
prescriva una maggioranza speciale.
3) Nella seduta di seconda
convocazione non è consentita l’applicazione della disposizione di cui
al comma 3 dell’articolo precedente.
4) Nelle adunanze di
seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi
è la partecipazione di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati,
i seguenti atti:
a) Il programma annuale;
b) Il conto consuntivo;
c) I regolamenti;
d) L’esame delle relazioni
presentate dal collegio dei revisori dei conti.
CAPO TERZO
CONSIGLIERI
ARTICOLO 7
1) L’elezione dei
Consiglieri del Consiglio d’Istituto, la loro entrata e durata in
carica, il numero dei Consiglieri attribuito ad ogni organo e la loro
posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2) I Consiglieri
rappresentano l’intera popolazione scolastica senza vincolo di mandato
ed entrano in carica all’atto della proclamazione. Debbono astenersi dal
partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di
parenti o affini entro il quarto grado o di società o associazioni di
cui hanno la rappresentanza e dal prendere parte, direttamente o
indirettamente, a servizi, forniture e appalti.
3) Hanno il dovere di
partecipare alle sedute del Consiglio di cui fanno parte. Il Presidente
ha la facoltà di invitare all’osservanza dei propri doveri i consiglieri
e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta
pubblica del Consiglio.
4) Il Consigliere è
personalmente responsabile dei voti espressi in favore o contro i
provvedimenti deliberati dal Consiglio. E’ esente da responsabilità il
Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione, che
abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia
espresso voto contrario, chiedendo di fare risultare a verbale la sua
posizione.
ARTICOLO 8
Dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione
1) Le dimissioni, la
decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga sono regolati dalla
legge.
2) L’assenza ingiustificata
per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di
Consigliere. Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene
dichiarata dal Consiglio d’Istituto nella seduta immediatamente
successiva alla scadenza del termine assegnato con la contestazione
fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio
d’Istituto esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto
al Presidente dall’interessato e decide conseguentemente.
3) Il Presidente, avuta
conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il
Consiglio che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
4) La surrogazione dei
Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta
nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento
dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità
del surrogando.
5) L’eventuale rinunzia del
subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero
successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio
stesso.
6) In caso di sospensione,
il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio
che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere sospeso non
può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.
ARTICOLO 9
Dimissioni
Le dimissioni dalla carica
debbono essere presentate con comunicazione scritta e sottoscritta,
indirizzata al Presidente del Consiglio d’Istituto, il quale le rimette
al Consiglio. Possono essere presentate oralmente anche durante lo
svolgimento dei lavori del Consiglio, mediante dichiarazione resa dal
Consigliere dimissionario e devono essere verbalizzate dal segretario.
Non è prescritto che la comunicazione o la dichiarazione di dimissioni
sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere
formulate in maniera chiara ed esplicita.
Le dimissioni sono
irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto.
Il Consiglio d’Istituto
procede alla surrogazione in seduta pubblica previo accertamento
dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità
per il soggetto surrogante.
ARTICOLO 10
Diritti dei Consiglieri
1) I Consiglieri esercitano
le loro funzioni di indirizzo e controllo amministrativo, attraverso gli
strumenti previsti dalla legge e dal regolamento. Oltre al diritto di
chiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto di iniziativa su
ogni argomento sottoposto al Consiglio. Esercitano tale diritto mediante
la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle
deliberazioni iscritte all’O.d.G. del Consiglio, oppure mediante
richiesta di un esame e di un dibattito generale.
2) Quando nella richiesta è
precisato che per gli argomenti da iscrivere all’O.d.G. il Consiglio
dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza
adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri
richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l’oggetto da
trattare.
3) I Consiglieri hanno
diritto di presentare al Dirigente e al Presidente del Consiglio
interrogazioni o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le
funzioni di indirizzo e di controllo amministrativo del Consiglio e le
altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi.
4) I Consiglieri hanno
diritto di ottenere, dagli uffici dell’Istituto, tutte le informazioni
utili all’espletamento del mandato elettivo. Hanno inoltre diritto di
prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi
richiamati.
5) I Consiglieri per
l’esercizio del loro mandato hanno diritto di ottenere, a semplice
richiesta, il rilascio gratuito di copia di regolamenti, di
deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle
commissioni, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze,
determinazioni e provvedimenti emessi dal Dirigente o dai suoi delegati,
di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate
dagli organismi di partecipazione, se oggetto di competenza del
Consiglio.
6) L'elencazione degli atti
di cui al comma precedente è solo indicativa.
ARTICOLO 11
Il Presidente del Consiglio
1) Il Presidente
rappresenta l’intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo e
assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e
dal regolamento.
2) In caso di assenza o
impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente e, in caso di
assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Consigliere genitore più
anziano per età.
3) In caso di assenza o
impedimento del Presidente sarà cura della Segreteria dell’Istituto
informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme
vigenti.
4) Per le convocazioni del
Consiglio, il Presidente si avvale dell’Ufficio di segreteria.
ARTICOLO 12
Attribuzioni e poteri
Il Presidente provvede al
proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e
dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.
Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione,
pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si
vota, determina l’ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il
risultato. Ha facoltà di sospendere o sciogliere l’adunanza.
ARTICOLO 13
Convocazioni del Consiglio
1) Il Consiglio si riunisce
secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento. La
convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima
convocazione che è disposta dal Dirigente.
2) La convocazione del
Consiglio è disposta con avviso di convocazione contenente l’indicazione
del giorno, dell’ora dell’adunanza e della sede ove la stessa sarà
tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi.
2 bis) Copie della
convocazione saranno affisse in ogni plesso.
3) Il Consiglio è convocato
su determinazione del Presidente o quando sia richiesta dal Dirigente,
dalla Giunta Esecutiva o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
L’adunanza deve avere luogo entro quindici giorni dalla richiesta.
4) L’avviso di convocazione
deve precisare se l’adunanza si tiene su determinazione del Presidente o
su richiesta del Dirigente, della Giunta o da un quinto dei Consiglieri
in carica.
ARTICOLO 14
Avviso di convocazione – consegna – modalità
La diramazione degli avvisi
di convocazione del Consiglio è di competenza dell’ufficio di
segreteria. L’avviso di convocazione del Consiglio, con l’ordine del
giorno, deve essere notificato al domicilio dei singoli
consiglieri mediante raccomandata A/R per i componenti in
rappresentanza dei genitori, tramite raccomandata a libretto per tutti
gli altri componenti.
ARTICOLO 15
Avviso di convocazione – consegna termini
1) L’avviso di convocazione
per le adunanze ordinarie deve essere notificato, con le modalità di cui
all’articolo precedente, almeno cinque giorni interi e liberi (escluso
il dies a quo ed il dies ad quem) di quello stabilito per la riunione.
2) Nei termini di cui al
precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per
calendario.
3) Per le adunanze
convocate d’urgenza, l’avviso deve essere notificato almeno 24 ore prima
di quello stabilito per la riunione.
4) L’eventuale ritardata
notifica dell’avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere
interessato partecipa all’adunanza del Consiglio alla quale era stato
invitato.
CAPO QUARTO
ORDINE DEI LAVORI
ARTICOLO 16
Discussione ordine del giorno
Il Presidente individua
tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta
eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.
E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti
all’O.d.G. nella successione in cui compaiono nell’avviso di
convocazione.
Gli argomenti indicati nell’O.d.G. sono tassativi. Se l’Organo
Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere
altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del
Consiglio d’Istituto che devono essere
adottate su proposta della Giunta Esecutiva.
L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su
proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a
maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere
mantenuto lo stesso O.d.G..
ARTICOLO 17
Comunicazioni – Interrogazioni
1) All’inizio
dell’adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente ed il
Dirigente effettuano eventuali comunicazioni sull’attività dell’Istituto
e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2) Dopo l’intervento del
Presidente e del Dirigente, i Consiglieri possono effettuare
comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente
comma.
3) Le comunicazioni, da
chiunque effettuate, devono essere contenute in un tempo non superiore a
dieci minuti per ogni argomento trattato.
4) La trattazione delle
interrogazioni avviene nella prima adunanza ordinaria, successiva alla
loro presentazione, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le
comunicazioni.
5) L’esame delle
interrogazioni viene effettuato nell’ordine cronologico di presentazione
nel quale sono iscritte all’O.d.G. dell’adunanza. Se il Consigliere
proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua
interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore
non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
6) L’interrogazione è
sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento
al testo della stessa depositato, entro un termine non superiore a dieci
minuti, negli atti dell’adunanza. Conclusa l’illustrazione l’interrogato
può dare direttamente risposta alla interrogazione. L’illustrazione e la
risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.
7) Alla risposta può
replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia
soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento
entro il tempo di dieci minuti.
8) Nel caso che
l’interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di
illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al
primo firmatario.
9) Quando i Consiglieri
proponenti richiedono solo risposta scritta, la stessa viene data entro
trenta giorni dalla richiesta.
ARTICOLO 18
Mozione d'ordine
Prima della discussione di
un argomento all'O.d.G. ogni membro presente alla seduta può presentare
una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione
("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento
stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva
può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine
possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento
della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con
votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la
sospensione immediata della discussione dell'argomento all'O.d.G. al
quale si riferisce.
ARTICOLO 19
Diritto di intervento
Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente,
hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il
tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
I1 Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto
in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga
alle norme del presente Regolamento.
ARTICOLO 20
Dichiarazione di voto
Dopo
che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver
luogo le dichiarazioni di voto con le quali i votanti possono,
brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il
deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La
dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al
momento delle stesse nessuno può più avere la
parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
ARTICOLO 21
Votazioni
Le votazioni si effettuano in modo palese per
alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo
richiedono il Presidente o uno dei componenti.
La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili
persone.
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto
mediante il sistema delle schede segrete.
La votazione non può validamente avere luogo, se i Consiglieri non si
trovano in numero legale.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente
espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In
caso di parità, ma solo per le votazioni palesi prevale il voto del
Presidente.
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il
sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno
che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello
dei votanti.
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni
separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul
provvedimento stesso nella sua globalità.
ARTICOLO 22
Risoluzioni
I
componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a
manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici
argomenti.
Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative
alle mozioni di cui all’art. 18.
ARTICOLO 23
Discussione- durata- norme generali
1) Il relatore delle proposte di deliberazioni è il Presidente del
Consiglio d’Istituto; per gli argomenti iscritti all’O.d.G. per
iniziativa della Giunta Esecutiva, il Dirigente o un componente da lui
delegato. Relatori delle proposte effettuate dai consiglieri sono i
proponenti. Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del
relatore, il Presidente dà, nell’ordine, la parola a coloro che hanno
chiesto di intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i
consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta
viene messa in votazione.
ARTICOLO 24
Processo verbale
Nella prima parte del verbale si dà conto
della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi
presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del
numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e
degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'O.d.G..
Per ogni punto all' O.d.G. si indicano
molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito,
quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti,
numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e
nulli).
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il
tipo di votazione seguito.
Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la
volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della
deliberazione.
I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di
una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
I
verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi
registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico
per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito
dello stesso anno scolastico.
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
•
essere redatti direttamente sul registro;
• se prodotti con
programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e
quindi timbrati e vidimati dal segretario e Presidente in ogni pagina;
• se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un
registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente
Scolastico.
Copia del processo verbale, redatto entro otto giorni dalla fine di ogni
seduta, è affisso all’albo.
ARTICOLO 25
Termine dell’adunanza
1) La durata delle adunanze
è stabilita periodicamente dal Consiglio su proposta presentata dal
Presidente.
2) Il Consiglio può
decidere, all’inizio o nel corso di una adunanza, di continuare i suoi
lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la
trattazione degli affari iscritti all’O.d.G. o di quelli che hanno
particolare importanza o urgenza.
3) Esaurita la trattazione
di tutti gli argomenti iscritti all’O.d.G., il Presidente dichiara
conclusa la riunione.
CAPO QUINTO
FUNZIONAMENTO ORGANISMI COLLEGIALI
ARTICOLO 26
Norme di funzionamento del Consiglio dell'Istituzione Scolastica
1. La prima convocazione del Consiglio d’Istituto,
immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati
eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il
Consiglio d’Istituto è presieduto dal D.S. ed elegge, tra i
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio
Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati
tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto. E’ considerato eletto
il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
rapportata al numero dei componenti del Consiglio d’Istituto.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il
Presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la
metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la
votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
4. Dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le
sue funzioni, il Consiglio d’Istituto elegge
un Vice-Presidente con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. Il Consiglio d’Istituto è convocato
dal Presidente nei modi e nei termini stabiliti dal precedente art. 13.
6. Il Consiglio
d’Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai
propri lavori; può inoltre costituire commissioni.
7. Il Consiglio d’Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la
propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di
lavoro e/o di studio.
8. Delle commissioni nominate dal Consiglio d’Istituto
possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti
delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati
esterni alla scuola.
9. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti
dal Consiglio d’Istituto; svolgono la
propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite
dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del
loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui
sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle
sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
10. Le sedute del
Consiglio d’Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono
argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono
assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono,
gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti
per legge.
11. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di
parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la
sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
12. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto
avviene mediante affissione, in apposito albo dell'Istituto, della copia
integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del Testo delle
deliberazioni adottate dal Consiglio.
13. L'affissione
all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa
seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta
per un periodo non inferiore a 10 giorni.
14. Non sono soggetti a
pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone,
salvo contraria richiesta dell'interessato.
15. L’attestazione sull’avvenuta pubblicazione è a cura dell’Ufficio di
Segreteria.
16. Il Consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla
Presidenza a presentare
per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente
alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio
d’Istituto con votazione a maggioranza
relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio:
ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta
del Consiglio, il Consigliere decade dalla carica. Ogni Consigliere
giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al
Presidente del Consiglio d’Istituto.
17. Per le attribuzioni del Consiglio d’Istituto
si fa riferimento all’art. 10 del T.U. n° 297/94 ed al D.I. n° 44/2001.
ARTICOLO 27
Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva
del Consiglio dell’Istituzione Scolastica
1. Il Consiglio
d’Istituto nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che
assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta
esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori,
secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta fanno
parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la
rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione
di segretario della Giunta stessa.
3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto,
predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione
dei Consiglieri. Gli atti soggetti a deliberazione del Consiglio
d’Istituto, devono essere messi a disposizione
dei Consiglieri dal momento in cui il Presidente dirama gli avvisi di
convocazione.
ARTICOLO 28
Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti
1. Il Collegio dei Docenti si insedia
all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano
Annuale delle attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle
lezioni.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta
ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il
Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo
dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la
propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di
lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte
i membri dei Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie
componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla
scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono
avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state
nominate.
ARTICOLO 29
Norme di funzionamento del Comitato
per la valutazione del servizio degli insegnanti
Il Comitato perla valutazione del servizio degli insegnanti è convocato
dal Dirigente Scolastico:
Ø
in periodi programmati, ai sensi
del precedente art. 28, per la valutazione del servizio richiesta da
singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un
periodo non superiore all'ultimo triennio;
Ø
alla conclusione dell'anno
prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli
insegnanti, ai sensi degli arti 438,439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
Ø
ogni qualvolta se ne presenti la
necessità.
ARTICOLO 30
Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un
docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda
delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le
componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.
2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno
scolastico e si riunisce secondo il Piano delle attività concordato ed
approvato prima dell'inizio delle lezioni.
3. Gli avvisi di convocazione dei consigli di classe e di
interclasse devono essere portati a conoscenza dei consiglieri almeno
sette giorni interi e liberi (escluso il dies a quo ed il dies ad quem)
di quello stabilito per la riunione, per consentire ai rappresentanti
degli organismi predetti l’eventuale convocazione in tempo utile delle
rispettive assemblee.
CAPO
SESTO
DOCENTI
ARTICOLO 31
Indicazioni sui doveri dei docenti
1. I docenti che accolgono
gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima
dell'inizio delle lezioni.
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli
alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul
registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione. Se l'assenza
è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato
medico. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro
continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Direzione
il nominativo.
3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata,
la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in
classe.
4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire
anticipatamente, occorre
chiedere l'autorizzazione in Direzione o al docente delegato. Dopo
l'autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe
l'ora in cui l'alunno è uscito e la persona che è venuta a prelevarlo.
5. Gli alunni che
all’ingresso non sono sorvegliati, dal proprio insegnante perché in
ritardo o dall’insegnante supplente perchè non ancora presente, devono
essere sorvegliati dagli insegnanti delle classi vicine coadiuvati dai
collaboratori scolastici in servizio.
Dopo il suono della
campana, qualora mancasse il titolare e non fosse possibile affidare la
classe ad eventuale supplente, è compito del docente responsabile di
plesso affidare la classe ad un insegnante a disposizione o provvedere
alla distribuzione degli alunni possibilmente fra alunni di classi
parallele. Sia il docente consegnatario che i docenti riceventi saranno
tenuti a prendere nota scritta degli alunni, in modo che sia
inequivocabilmente chiaro a chi vengano affidati.
In caso di sciopero,
per esigenze di funzionamento, possono essere apportate modifiche
all’orario delle lezioni, purchè i docenti che non si astengono dal
lavoro non prestino servizio per un numero di ore superiore a quello a
cui sono tenuti. In caso di sciopero del Dirigente, viene sostituito dal
collaboratore vicario (art. 396 del D.L.16/4/1994).
6. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati
e gli argomenti svolti.
7. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli
alunni da soli.
8. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e
collaborano con i colleghi delle altre classi.
9. Durante le ore di
lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per
volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
10. Se un docente deve
per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un
collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
11. In occasione di
uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni
devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse
affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti,
possano usufruire dell'aula senza creare problemi.
12. Al termine delle
lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in
ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
13. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita.
14. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei
locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche
della sicurezza.
15. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di
sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali:
colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc...
. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di
sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc...)
verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di
allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
16. E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo
temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. Non è
consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a
vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona
dell’edificio scolastico accessibile agli alunni.
17. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente
comunicarlo in Direzione.
18. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Direzione. I
danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non
venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne
discuteranno in Consiglio di Classe con i genitori ed il risarcimento
sarà effettuato in modo collettivo.
19. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti
telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia
più trasparente e fattivo.
20. Ogni docente apporrà
la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In
ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola
o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.
21. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante
l'orario di lavoro.
22. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi
personali. In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata
sull'apposito registro, indicando il numero composto, il destinatario,
il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente
l'oggetto della telefonata.
23. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche,
diverse dalle curricolari, che saranno svolte, tramite diario.
24. Il ricorso alla
Direzione per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in
quanto, se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro
dell'ufficio di direzione, dall'altro provoca nell'alunno la convinzione
di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe
occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in
situazioni di difficoltà.
25. I registri devono
essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto
personale a disposizione della Direzione.
26. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una
adeguata igiene personale (lavarsi le mani…) e, durante il
pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un corretto
comportamento.
27. Gli insegnanti
accompagnano la classe in fila all'uscita e vigilano affinché gli alunni
siano affidati ai genitori o agli adulti delegati.
CAPO SETTIMO
PERSONALE AMMINISTRATIVO
ARTICOLO 32
Doveri del personale amministrativo
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come
supporto all’azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze
è decisiva per l'efficienza e l’efficacia del servizio e per il
conseguimento delle finalità educative.
2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il
tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono
risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il proprio
nome.
3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa
prevista dalla legge.
5. Collabora con i docenti.
6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di
fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il
clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra
le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
7. Il personale amministrativo è tenuto al
rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la
firma nel registro del personale.
8. Il funzionamento
dei servizi è organizzato ai sensi della normativa vigente, in modo tale
da assicurare la celerità delle procedure, la trasparenza e la graduale
informatizzazione dei servizi.
L’orario di
servizio è strutturato in modo da garantire il ricevimento del pubblico,
in giorni stabiliti, in orario antimeridiano e pomeridiano, e l’apertura
nella giornata di sabato. Esso è esposto al pubblico (vedi Carta dei
Servizi).
La chiusura, al
sabato e nei giorni prefestivi, degli uffici è prevista nei mesi di
luglio e agosto e durante l’interruzione delle attività scolastiche,
previo recupero del servizio non prestato mediante ferie e/o riposi
compensativi.
9. ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
La legge 241/90 ha
sancito il diritto di accesso alla documentazione amministrativa,
spettante a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti.
I casi in cui è
consentito, senza eccezione alcuna, l’accesso ai documenti (visione e
stralcio dì copie) sono:
- compiti scritti;
- documenti
relativi a scrutini intermedi o finali ed esami;
- registro delle
valutazioni degli studenti (giornale insegnante);
- atti formali
relativi a trasferimenti;
- atti relativi
all’utilizzazione dei posti;
- relazione
ispettiva e atti connessi al caso di provvedimenti disciplinari;
- atti relativi al
rapporto formativo;
- circolari
provveditoriali.
10.
RECLAMI
I reclami devono,
di norma, essere espressi in forma scritta e circostanziata al Dirigente
scolastico e devono contenere le generalità e la reperibilità del
proponente.
Il Dirigente
scolastico risponde per iscritto a tali reclami, entro 15 giorni dal
ricevimento e si attiva per le proprie competenze per rimuovere le cause
che hanno provocato il reclamo.
Anche i reclami
espressi telefonicamente devono pervenire da persone identificate.
CAPO OTTAVO
COLLABORATORI SCOLASTICI
ARTICOLO 33
Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo
diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro
assegnare. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di
presenza del personale.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare
l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali i e collettivi, e
la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. I collaboratori scolastici:
•
indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per
l'intero orario di lavoro;
•
devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
•
sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi
evenienza;
•
collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
•
comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi
Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare
che la classe resti incustodita;
•
collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella
predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio;
•
favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
•
vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare
durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni
per recarsi ai Servizi o in altri locali;
•
possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore
durante i viaggi e le visite d'istruzione;
•
riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori
dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
•
sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo,
assenza, di momentanea assenza o allontanamento momentaneo
dell'insegnante;
•
impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano
svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza,
riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi:
•
sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando
mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli
allievi che ne hanno più bisogno;
•
evitano di parlare ad alta voce;
•
tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
•
provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua
e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza,
nonché delle suppellettili delle aule affidate;
•
non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi
autorizzati dal D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
•
invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente
autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale
proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori,
collocati sempre in ore libere dall’insegnamento;
•
prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di classe,
dei Collegi dei docenti o dei Consigli d’Istituto; tenendosi aggiornati
circa l’effettuazione del necessario servizio;
•
sorvegliano l'uscita dalle classi e dai cancelli esterni prima di dare
inizio alle pulizie.
4. ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione, di
pericolo, devono prontamente comunicarlo in segreteria. Segnalano,
sempre in segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o
banchi prima di procedere alla sostituzione.
5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere
l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato
dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal
collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora
provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe.
Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà
lasciare la scuola.
6. Al termine del servizio, tutti i collaboratori scolastici, di
qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare, dopo
aver fatto le pulizie, quanto segue:
•
che tutte le luci siano spente, staccando gli interruttori generali;
•
che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
•
che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle
aule e della scuola;
•
che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
•
che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
•
gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte
le porte degli uffici.
7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e
sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi
all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola
si intendono regolarmente notificati al personale tutto.
8. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione
delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente
la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
CAPO NONO
ALUNNI
ARTICOLO 34
Norme di comportamento
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente
Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto,
anche formale, consono ad una convivenza civile.
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a
favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente gli impegni di
studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività
organizzate e programmate in tempo utile dal Consiglio di classe e/o
dall’equipe pedagogica. Gli alunni assenti devono presentare la
giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
3. Gli alunni entrano all’orario fissato dal Consiglio d’Istituto per
ogni plesso o ordine di scuola. È consentito agli alunni, prima
dell'ingresso in scuola, di accedere al cortile interno dove devono
mantenere un comportamento corretto. La scuola, in ogni caso, non si
assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro ingresso.
4. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere
giustificati dai genitori il giorno successivo tramite il libretto o il
diario.
5. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è
il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori
sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le
eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e
ad apporre la propria firma per presa visione.
6. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito
libretto e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio
della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare
e a prendere nota sul registro. Se l'assenza dovuta a malattia supera i
cinque giorni occorre presentare una certificazione medica. L'alunno che
non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere accompagnato
da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze,
su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate
tempestive comunicazioni scritte alle famiglie.
7. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima
del termine delle lezioni. In caso di necessità, i genitori dovranno
preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul
libretto, e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per
iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di
documento di riconoscimento).
8. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono
numerose, il Consiglio di Classe informerà per iscritto la famiglia.
9. In caso di astensione collettiva delle lezioni, gli alunni devono
presentare regolare giustificazione, fatte salve le competenze del
Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente
normativa in materia. Gli alunni presenti comunque non devono essere
privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo
risentire della particolare circostanza.
10. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra,
all'ingresso e all'uscita, gli alunni devono tenere un comportamento
corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza
autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc... .
11. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in
palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo
di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
12. Durante gli intervalli sia nella scuola che nel cortile sono da
evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es.
spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno
seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
13. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere
rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
14. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che
dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che
fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover
subire le prepotenze di altri.
15. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la
raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
16. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in
Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano
queste regole.
17. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le
indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti,
il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere
incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni;
durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi.
18. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le
lezioni di Educazione Motoria dovranno presentare al Dirigente
Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a
certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L.. Per la pratica
dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi
sportivi studenteschi e per l'iscrizione ai corsi di nuoto, dovrà essere
presentato il certificato di stato di buona salute.
19. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i
compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare
somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non
risponde comunque di eventuali furti.
20. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del
materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno
guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune,
saranno invitali a risarcire i danni.
21. È fatto divieto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi
con loro nella scuola.
22. È fatto divieto categorico agli alunni di
utilizzare il telefonino durante le ore di lezione; nel caso si dovesse
verificare tale fatto, i docenti sono tenuti a sequestrare il telefonino
ed a riconsegnarlo ai genitori che ne faranno richiesta.
23. Eventuali atti
vandalici vanno puniti col risarcimento del danno, sia da parte di
singoli che di gruppi di alunni o di scolaresche, o in attività
convertite a favore della comunità scolastica.
24. Tutti i
provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono
automaticamente a determinare il giudizio quadrimestrale e finale di
comportamento, concorrono altresì alla determinazione del credito
scolastico nella parte in cui è valutata la partecipazione al dialogo
educativo: esso è comunque stabilito dal Consiglio di classe o dall’èquipe
pedagogica, anche in relazione alle osservazioni dei singoli docenti sul
comportamento dell’alunno interessato.
ARTICOLO 35
Diritto alla trasparenza della didattica
L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita
della scuola.
Il coordinatore o tutor del Consiglio di classe o dell’èquipe
pedagogica si farà carico di illustrare alla
classe il P.O.F. e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno
posti all'analisi e alla discussione del Consiglio di
classe/interclasse/intersezione.
I
docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le
modalità di verifica e i criteri di valutazione.
La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata
nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che
consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e
quindi migliorare il proprio rendimento.
ARTICOLO 36
Sanzioni disciplinari
Il comportamento
degli alunni deve essere ispirato ai principi della convivenza
democratica definiti dai programmi ministeriali; l’azione educativa dei
docenti deve fondarsi sulla costruzione della consapevolezza e della
coscienza di sé, delle regole della convivenza e della stima di sé, del
rispetto delle persone e delle cose.
La discussione
critica e collettiva dei comportamenti scorretti, vuole sottolineare
socialmente la negatività del collocarsi al di fuori di una comunità
sociale e del non rispettare le regole condivise. Il mancato rispetto
delle regole della comunità scolastica implica l’erogazione di sanzioni.
Livelli di
sanzione:
·
informazione alla famiglia da parte degli insegnanti, del
comportamento scorretto;
·
inibizione del momento ludico della ricreazione, secondo
modalità e discrezionalità decisa dall’ insegnante;
·
convocazione della famiglia da parte degli insegnanti;
·
informazione alla famiglia, da parte della Direzione, del
comportamento scorretto;
·
convocazione della famiglia da parte della Direzione;
·
coinvolgimento degli Organi Collegiali nel caso di gravi
episodi, per l’eccezionalità del provvedimento della sospensione dalla
partecipazione ai viaggi di istruzione o a tutte quelle manifestazioni
in cui sia rappresentata la scuola (tornei, giochi sportivi,
manifestazioni artistiche, concerti, etc..)
·
coinvolgimento degli Organi Collegiali nel caso di gravi
episodi, per l’eccezionalità del provvedimento della sospensione dalle
lezioni.
In ogni caso il
provvedimento di sospensione è assunto dall’Organo di Garanzia.
In caso di danni
materiali e patrimoniali, accertato il rispetto delle funzioni di
vigilanza dei docenti, le famiglie potranno essere chiamate a risarcire
l’istituzione scolastica. Le sanzioni devono comunque avere un valore
educativo, con l’obiettivo di modificare i comportamenti scorretti e non
di umiliare o mortificare chi tali comportamenti ha messo in atto.
ORGANO DI GARANZIA
L’organo di
garanzia, designato dal Consiglio d’Istituto, sarà costitutito da due
docenti e due genitori e presieduto da una persona estranea alla scuola,
che conosca le problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza. Avrà la
stessa durata del Consiglio che lo ha designato.
ARTICOLO 37
Criteri per la formazione delle classi prime
Le classi prime sono
formate dal Gruppo Unico di Continuià (G.U.C.), commissione a cui il
Collegio dà mandato sulla base dei criteri generali fissati dal
Consiglio d’Istituto.
CRITERI GENERALI
PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI (SEZIONI) E ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE
STESSE
Le classi sono
formate in modo equi-eterogeneo sulla base delle informazioni assunte
presso tutti i possibili interlocutori in grado di fornire notizie utili
(nidi, scuole materne, famiglie, servizi medici-scolastici, assistenti
sociali, ecc.) e dei seguenti criteri generali fissati dal Consiglio
d’Istituto:
a) Vicinanza
territoriale al plesso di assegnazione; in deroga al suddetto criterio,
su richiesta degli interessati, la presenza di altro familiare in altro
plesso, purchè non frequentante la classe terminale;
b) equieterogeneità
per fasce di livello in base alle competenze possedute dai bambini o
dagli alunni;
c) aggregazione per
gruppi di alunni nella stessa classe in base alla sezione\classe di
provenienza;
d) equieterogeneità
per sesso, etnia, religione, lingua, condizioni socio-economiche e
psicofisiche;
e) equilibrata
consistenza numerica delle classi;
f) salva la
discrezionalità del capo d’Istituto in caso di iscrizioni in ritardo,
trasferimenti,situazioni particolari aventi carattere di riservatezza;
g) a formazione
avvenuta si procederà ad assegnare il corso per sorteggio;
h)
eventuali alunni non promossi saranno inseriti nei corsi di provenienza
salvo eventuale richiesta da parte dei genitori.
Le sezioni di scuola
dell’infanzia sono costituite secondo i seguenti criteri:
·
equieterogeneità per sesso, etnia, religione, lingua,
condizioni socio-economiche e psicofisiche;
·
equilibrata consistenza numerica delle sezioni;
·
in caso di esubero di iscritti si privilegeranno:
a) bambini più
grandi di età;
b) figli di madri
lavoratrici;
c) bambini con
condizioni familiari disagiate o svantaggiate (famiglie numerose,
genitori emigrati o assenti, malattie, alcolismo, droga, devianze);
d) si terranno conto
i rapporti di amicizia o parentela di bambini già frequentanti;
e) salva la
discrezionalità del capo d’Istituto in caso di iscrizioni in ritardo,
trasferimenti, situazioni particolari.
Gli alunni con
particolari bisogni ed i portatori di handicap vengono collocati nelle
classi o sezioni in modo da predisporre, per quanto possibile, le
condizioni più adatte alle loro esigenze e alla classe che li accoglie
ed integra.
ARTICOLO 38
Assegnazione dei docenti alle classi
Il dirigente
scolastico assegna i docenti alle classi nel rispetto dei seguenti
criteri generali:
·
rispetto della continuità didattica, intesa e come
continuità della titolarità di classe e nel rispetto dell’interesse
degli alunni;
·
disponibilità di personale in organico (anche per
eventuali avvicendamenti);
·
considerazione dell’anzianità di servizio nella scuola e
dell’anzianità complessiva;
·
possesso delle competenze per l’assegnazione degli ambiti
disciplinari;
·
discrezionalità del D.D. nella valutazione di dati e
situazioni che possono rivestire carattere di riservatezza.
L’assegnazione dei
docenti da parte del Dirigente Scolastico avverrà in modo da rispettare
i criteri suddetti.
ARTICOLO 39
Assegnazione della funzione tutoriale
Il dirigente
scolastico assegna ai docenti la funzione tutoriale nel rispetto dei
seguenti criteri:
1.
disponibilità;
2.
turnazione nell’arco degli anni o del ciclo;
3.
possesso di competenze professionali;
4.
continuità.
CAPO DECIMO
GENITORI
ARTICOLO 40
Indicazioni
1. I genitori sono i
responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri
figli, e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale
importante compito.
2. Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di:
•
trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per
costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
•
stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire
un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
•
controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul
libretto personale e sul diario;
•
partecipare con regolarità alle riunioni previste;
•
favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate
dalla scuola;
•
osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e
delle uscite anticipate;
•
sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;
•
educare ad un comportamento corretto durante la mensa.
3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le
volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita
richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda,
tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in
casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle
famiglie degli alunni una cartolina di convocazione.
4. In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie
con apposito comunicato e con
congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale
svolgimento delle lezioni. E’ possibile, quindi, che gli alunni presenti
in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai
docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni
di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.
5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le
famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo
le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai
colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono
gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di
riunioni suggerite dai genitori stessi.
ARTICOLO 41
Diritto di Assemblea
1.
I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea
nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e
15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.
2.
Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
3.
L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di
plesso/scuola, dell'Istituzione Scolastica.
ARTICOLO 42
Assemblea di classe, sezione
1. L'Assemblea di classe
è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse,
Intersezione, Classe.
2. E' convocata dal
Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può
essere richiesta:
a) dagli insegnanti;
b) da un quinto delle
famiglie degli alunni della classe.
3. Il Presidente richiede
per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche
tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione,
contenenti l'ordine del giorno alle famiglie.
4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di
uno dei componenti.
6. Copia del verbale viene inviata alla Direzione.
7. Possono partecipare
alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli
insegnanti di classe.
ARTICOLO 43
Assemblea di plesso, scuola
1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il
Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno
cinque giorni.
3. La convocazione può essere richiesta:
a) da un terzo dei genitori componenti il Consiglio di Interclasse,
Intersezione, Classe;
b) dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola;
c) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola.
4. Il Presidente richiede per iscritto l'autorizzazione a tenere
l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli
avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di
uno dei docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal
Presidente dell'Assemblea.
7. Copia del verbale viene inviata alla Scuola.
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo
d'Istituto e gli insegnanti del plesso.
ARTICOLO 44
Assemblea dell'Istituzione Scolastica
1. L'Assemblea dell’Istituzione Scolastica è presieduta da uno dei
genitori, componenti il Consiglio dell'Istituzione, Interclasse,
Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque
giorni.
3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta:
a) da 50 genitori;
b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse,
Intersezione, Classe;
e) dal Consiglio d'Istituto;
d) dal Dirigente
Scolastico.
4. Il Presidente richiede per iscritto l'autorizzazione a tenere
l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli
avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori
della Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti
incaricato dal Presidente.
6. Copia del verbale viene consegnata alla Direzione.
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il
Dirigente Scolastico e i docenti.
ARTICOLO 45
Accesso dei genitori nei locali scolastici
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle
aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le
esigenze di accoglienza della Scuola dell’infanzia .
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche,
è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli
insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori
durante l'attività didattica, anche per colloqui individuali riguardanti
l'alunno.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici
scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti.
CAPO UNDICESIMO
MENSA
ARTICOLO 46
Norme sul servizio mensa
1. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa devono essere
prelevati dai genitori o da altra persona maggiorenne, previa richiesta
scritta da presentare in Direzione. Gli alunni devono comunque rientrare
a scuola per seguire le attività pomeridiane.
L'Istituzione Scolastica consente agli alunni in anticipo di sostare nel
cortile della scuola, ma non potrà assicurare alcuna vigilanza quindi la
responsabilità resta dei genitori fino all'inizio delle lezioni
pomeridiane.
2. Anche l'attività Mensa è da intendersi come momento pienamente
educativo e opportunità formativa. Per l'intervallo del dopo mensa sono
valide le stesse regole della ricreazione.
3. Gli iscritti alla mensa, che per eccezionali motivi non intendono
usufruire del servizio, devono giustificare l'assenza-rinuncia mediante
giustificazione scritta sul libretto personale.
CAPO DODICESIMO
LABORATORI
ARTICOLO 47
Uso dei laboratori e aule speciali
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente
Scolastico, all'inizio di ogni anno, alla responsabilità di un docente
che svolge funzioni di subconsegnatario, ed ha il compito di mantenere
una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio,
curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di
manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc... .
2. Il responsabile di laboratorio concorda, con i docenti interessati, i
tempi di utilizzo da parte delle classi, e con il Dirigente Scolastico
le modalità ed i criteri per l’utilizzo del laboratorio in attività
extrascolastiche.
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature, il
responsabile del laboratorio o il docente di turno sono tenuti ad
interrompere le attività, se le condizioni di sicurezza lo richiedono, e
a segnalare la situazione tempestivamente in Direzione per l'immediato
ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare
eventuali responsabili.
4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a
cura dei responsabili.
5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule
speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività
sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono
all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza e di
assistenza agli alunni.
6. I Laboratori e le aule speciali devono essere lasciati in perfetto
ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante
prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente
o al gruppo di studenti.
7. L’insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di
verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo
strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione
dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a
darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico.
8. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro, dove ogni
insegnante annota le esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento
inerente alla stessa.
ARTICOLO 48
Sussidi didattici
1. La scuola è fornita di sussidi per il
lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è esposto e
consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica
anche l'uso e i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli
alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena
efficienza dei sussidi.
ARTICOLO 49
Diritto d'autore
1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed
informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i
docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o
duplicazione dello stesso.
ARTICOLO 50
Sala e strutture audiovisive
1. La prenotazione per l'utilizzazione delle
sale audiovisive dovrà avvenire solo limitatamente alla settimana
successiva. In caso di più richieste relative alla stessa ora di
lezione, sarà data la precedenza all'iniziativa deliberata in sede
collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente e quindi alla
classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine,
alla classe che ne ha usufruito in data anteriore.
ARTICOLO
51
Uso esterno della strumentazione tecnica
(macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...)
1. L'utilizzo esterno della strumentazione
tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico;
va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati
richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura,
l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli
strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro
la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.
ARTICOLO 52
Mediateca
1. La mediateca costituisce uno strumento
didattico di primaria importanza per la vita della scuola, essa è
accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti,
genitori, personale A.T.A..
2. Compito della mediateca è raccogliere,
ordinare, descrivere il materiale librario, documentario, audiovisivo ed
informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne
l'uso da parte di alunni e docenti.
3. Il Dirigente Scolastico nomina un
Responsabile della Mediateca con il compito di sovrintendere al suo
funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle
dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura
e del catalogo.
4. Alla Mediateca della scuola si accede
mediante un calendario settimanale prestabilito e opportunamente
pubblicizzato.
5. Il Collegio dei Docenti promuove
l’aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed
informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali
dell'Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai
docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro
competenza.
6. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l'acquisto
di materiale librario, audiovisivo e/o informatico.
7. Non possono essere date in prestito opere di consultazione quali
dizionari, enciclopedie, ecc... .
8. I libri possono essere dati in prestito per
un periodo di 45 giorni, prorogabili di altri 15 se nessun altro ha
richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato
in prestito per non più di 2 giorni, compatibilmente con la
programmazione dei docenti.
9. Il materiale concesso in prestito viene
annotato su apposito registro.
10. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi
previsti è escluso dal prestito per un periodo di 6 mesi. I costi
relativi ai libri, o altri materiali, smarriti o deteriorati saranno
sostenuti da chi ha causato il danno.
ARTICOLO 53
Utilizzo delle infrastrutture sportive dell’istituto
1. Il Dirigente
Scolastico nomina all’inizio dell’anno scolastico uno o più docenti
responsabili dell’area sportiva dell'Istituzione, che provvederanno alla
predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole
infrastrutture in orario curricolare, e al coordinamento delle
iniziative extracurricolari.
2. La palestra e le sue
attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per
ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le
scarpe da ginnastica.
ARTICOLO 54
Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione
(macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice, ciclostile, computer), oltre
al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate
da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse
della scuola. E’escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per
scopi personali.
2. Nella scuola è ubicato un centro stampa dove sono presenti operatori
addetti al servizio duplicazione e fascicolatura. Le modalità di
utilizzo e l'orario del centro stampa sono resi pubblici all'inizio di
ogni anno scolastico.
3. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare
guasti, è riservato al personale incaricato.
4. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di
almeno tre giorni il
materiale da riprodurre.
5. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico
utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio fissati annualmente.
6. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove
annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie
seguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti
d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla
riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
ARTICOLO 55
Servizio ristoro
L'accesso al servizio è consentito agli alunni solo durante gli
intervalli, le pause prima e dopo l'attività didattica e comunque non
durante le lezioni o i cambi d'ora.
CAPO TREDICESIMO
SICUREZZA
ARTICOLO 56
Norme di comportamento
•
Tenere un contegno corretto, astenendosi da qualsiasi genere di scherzo
e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni
di lavoro.
•
Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio
superiore.
•
Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza
ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri
superiori.
•
Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione.
• Non eseguire operazioni
o manovre non di propria competenza o di cui non si è a perfetta
conoscenza; in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore. Per
accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate usare le apposite
scale. E' opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi,
che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali
scale come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di
esse vi sono delle persone.
•
Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata.
•
Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non
ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l’accesso
alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale
di sicurezza, ecc…) in prossimità di mezzi ed impianti atti ad
intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione.
•
Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l’indicazione ben
leggibile del contenuto.
•
Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri
liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro.
• Segnalare
tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o
condizione di pericolo rilevata.
• In caso di infortunio,
riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle
circostanze dell'evento.
•
Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso
ripristinare la scorta.
•
Non circolare né sostare nei piani degli edifici salvo giustificato
motivo di lavoro. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il
divieto di ingresso ai non autorizzati.
•
Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro.
•
Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso
comune.
•
Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo
più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da
quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi
genere.
•
Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi
dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi
variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il
proprio responsabile.
•
In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier,
ecc…) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo
sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il
trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più
facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito
sulle braccia.
•
Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti.
•
Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali pili
pesanti.
•
Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne
che si trovino a lavorare nella scuola.
•
Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm.
•
Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso.
• L'apertura di tutte le
uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.
CAPO QUATTORDICESIMO
COMUNICAZIONI
ARTICOLO 57
Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà
essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza
la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo
di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc...) e di
quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino,
mostre, ricerche).
3. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di
Enti, Associazioni culturali, ecc...
4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione
pubblicitaria a scopo economico e speculativo.
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la
circolazione del materiale.
6. Per gli alunni si prevede di:
a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e
l'organizzazione della scuola;
b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul
territorio a livello Comunale e Comprensoriale inviato da Enti
istituzionali;
c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad
iniziative od attività sul territorio, gestite da Enti, Società,
Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con
la Scuola, purché l'iniziati va non persegua fini di lucro.
ARTICOLO 58
Comunicazioni docenti - genitori
1. Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un'ora
per i colloqui, su appuntamento, con i genitori.
2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie
con gli insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la
necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni
scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al
comportamento dell'alunno: in particolare, saranno comunque comunicate
alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e, su mandato dei docenti,
anche quelle interperiodali, accompagnate dalla eventuale segnalazione
degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve sostenere e
l'esito di tali interventi.
ARTICOLO 59
Informazione sul Piano dell'offerta formativa
1. All'inizio dell'anno
scolastico, il coordinatore del Consiglio di classe illustra agli
studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal Piano dell'Offerta
Formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e
formative facoltative e/od opzionali.
2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate
secondo i tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento
e delle esigenze di vita degli studenti.
3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente
con circolari scritte, inviate in lettura nelle classi. In forma
ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in
particolare per gli atti che devono essere portati a conoscenza di
tutti.
CAPO QUINDICESIMO
ACCESSO DEI. PUBBLICO
ARTICOLO 60
Accesso di estranei ai locali scolastici
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in
funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di
volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti"
permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario
all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa
responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di
autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può
entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività
didattiche.
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso
esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore
scolastico addetto.
4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola,
al locale dove si trova l'albo d'istituto per prendere visione degli
alti esposti e può accedere all'Ufficio di Direzione o di segreteria
durante l'orario di apertura dei medesimi.
5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale
possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro
funzioni.
6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi
esibendo tesserino di riconoscimento
CAPO SEDICESIMO
CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA
ARTICOLO 61
Accesso e sosta
1. È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi
scolastici al personale di segreteria in situazione di handicap o ai
genitori o chi ne fa le veci di alunni portatori di handicap per un
ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri
alunni.
2. L'accesso ed il parcheggio delle autovetture è vietato nei cortili
scolastici ad eccezione nei plessi in cui è presente una entrata
differenziata per pedoni ed autoveicoli (plesso Sciascia).
3. I veicoli degli operatori, che devono effettuare interventi di
manutenzione nella struttura scolastica, ed i veicoli per la mensa sono
autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d’uomo e con
prudenza.
ARTICOLO 62
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore allo scadere dell’ottavo giorno
dalla sua pubblicazione.
* * * * *
Estratto della delibera n° 1 del
Consiglio d’Istituto del 14 ottobre 2005.
Omissis ...
Il Consiglio di Istituto,
VISTO il T.U. n° 297/94, il D.P.R. n°
275/99 ed il D.I. n° 44/2001;
ESAMINATA in ogni sua parte la bozza di
Regolamento elaborata da una commissione formata da insegnanti e
genitori;
CONSIDERATE le proposte di correzione
approvate nel corso della discussione
DELIBERA
l’adozione del Regolamento d’Istituto e
che tale Regolamento venga esposto all’ALBO.
Il Segretario del C.d.I.
Il Presidente del C.d.I.
(Prof. Castronovo Diego)
(Sig. Arnone Carmelo) |