Lo statuto del comune di
Grotte è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 23 ottobre 1993;
rettifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 14 luglio 1995.
Si pubblica di seguito il testo del nuovo statuto approvato con atto
deliberativo del commissario regionale n. 39/2003.
Titolo
I
Art. 1 (*)
La comunità
1. Il Comune di
Grotte è l'ente autonomo territoriale che rappresenta la comunità
grottese, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed esercita tutte
le funzioni attribuite dall'ordinamento secondo i principi ed indirizzi
contenuti nel presente statuto, garantendo la libera e democratica
partecipazione all'attività politico-amministrativa e sociale.
2. I cittadini della comunità, attraverso gli organi elettivi che
la rappresentano, i referendum e le altre forme di proposta, di
partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge,
esprimono le scelte con cui individuano i propri interessi fondamentali e
determinano l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali
finalità.
(*) Articolo emendato.
Art.
2
Sede e territorio comunale
Il Comune ha sede legale
in Grotte, piazza Umberto I e comprende il territorio delimitato alle
mappe catastali per n. 23 fogli.
Art.
3
Segni distintivi
1. Il Comune ha un
proprio stemma, assegnato con D.P.R. di cui all'allegato "A", in
atto in uso, ed un proprio gonfalone che è quello storicamente in uso,
esso è composto da un drappo in panno seta a fondo blu frangiato d'oro
con la scritta in alto "Comune di Grotte" contenente uno scudo
ove è raffigurata una gru rampante, su un drappo di ermellino, poggiata
su una palla; il tutto racchiuso da un soppalco sormontato da un elmo
corazzato regale, adornato da pennacchi. Esso è montato su un'asta
orizzontale, di cui all'allegato "B".
Art.
4 (*)
Ruolo e funzioni generali
1. Il Comune
esercita i propri poteri perseguendo le finalità che la Costituzione
assegna agli enti locali, svolge le funzioni attribuitegli o delegate
dallo Stato e dalla Regione, collabora per realizzare quelle che
rappresentano le finalità della Repubblica.
2. Ispira la propria azione al principio della solidarietà, equità e
giustizia sociale per l'affermazione dei diritti dei cittadini, per il
superamento degli squilibri economici sociali e territoriali esistenti.
3. Esercita ogni più ampia facoltà di iniziativa su qualsiasi questione,
che non esuli dalla propria competenza o sia assegnata ad un'altra autorità.
4. Ispira e promuove la sua azione agli alti valori della pace,
della tolleranza tra le diverse razze e confessioni religiose e
filosofiche, persegue l'emancipazione umana da ogni forma di brutalità e
violenza.
5. Indirizza ed esalta i valori civili, morali e spirituali sopra ogni
forma di mentalità mafiosa, di violenza fisica e morale, di corruzione
politico-amministrativa.
6. Esercita la delega dei poteri conferiti dall'autorità centrale o
regionale con la libertà di armonizzare l'esercizio delle proprie
funzioni alle condizioni locali anche alla luce del disposto dell'art. 4
della carta europea dell'autonomia locale, ratificata con legge 30
dicembre 1989, n. 439.
7. Promuoverà, per il commercio, ogni iniziativa utile affinché
gli organi regionali e nazionali riconoscano il Comune di Grotte
"comune a vocazione commerciale".
Al fine di perseguire tale scopo, indirà un referendum consultivo per il
riconoscimento del Comune come zona a vocazione commerciale, inoltrando il
risultato agli organi competenti unitamente alla richiesta di
riconoscimento.
8. Promuoverà, altresì, per l'agricoltura ogni iniziativa utile al
fine di tutelare e valorizzare la produzione ed il commercio dell'uva
Italia e dei vini provenienti da uve tipiche della zona. A tal fine il
Comune interesserà gli organi competenti (Camera di commercio, I.P.A.,
Assessorato cooperazione e commercio, Presidenza della Regione, cantina
sociale ecc.) per propagandare con ogni utile mezzo il consumo dell'uva
Italia e dei vini prodotti dalle cantine locali per agevolarne la
produzione, il commercio e l'esportazione sia in Italia che all'estero,
onde assicurare un prezzo base minimo utile al produttore, adeguato alle
spese ad agli investimenti:
a) per migliorarne la qualità svilupperà l'assistenza
tecnica, la sperimentazione, le attività promozionali, nonché il
sostegno ed il potenziamento delle strutture aziendali, cooperative ed
associative per lo sviluppo delle attività di produzione;
b) assicurerà convenzioni con centri specializzati per la
rilevazione dei controlli e analisi necessarie per ottenere un prodotto
originale genuino ed ottimale da immettere nel mercato, contrassegnato da
apposito marchio;
c) realizzerà, in associazione con i Comuni limitrofi e gli
enti di cui sopra, servizi di marketing, sistemi telex, analisi di marcato
ed analisi di prezzi ecc.
d) si impegna, inoltre, a promuovere eventuali scelte di
riconversioni colturali per il territorio agricolo.
9. Il Comune si impegna inoltre ad incoraggiare e promuovere quelle
attività artigianali per stimolare la produzione di prodotti tipici della
zona.
10. Il Comune si impegna a consolidare, arricchire ed
istituzionalizzare il premio letterario Racalmare - 'Leonardo
Sciascia" istituito nel 1982.
11. Il Comune nel realizzare le proprie finalità assume il metodo e
gli strumenti della programmazione e persegue il raccordo con quelli dello
Stato, della Regione, della Provincia e degli enti consortili ai quali
partecipa, garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte
politiche ed alle attività amministrative.
12. Il Comune, per la zona in località "Fico Fontanelle,
confine in contestazione con il Comune di Racalmuto, sensibilizzerà gli
organi regionali competenti, affinché, nell'elaborare una nuova normativa
per la rettifica dei confini, tengono conto solo ed esclusivamente della
volontà dei cittadini interessati di appartenere ad uno o ad un altro
Comune, anche mediante referendum consultivo tra i cittadini residenti ed
abitanti nei quartieri interessati da almeno 6 mesi antecedenti
l'approvazione del presente statuto; dalle risultanze dello stesso, gli
organi potranno pronunciarsi circa la rettifica dei confini e la soluzione
del problema.
(*) Articolo emendato.
Art.
5
Finalità ed obiettivi
1. Il Comune nel
perseguire lo sviluppo civile, economico, sociale e culturale della
comunità, alla luce dei principi di cui all'art. 4, opera per:
a) promuovere ed organizzare un organico assetto del
territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti
umani, delle infrastrutture sociali e ambientali, nonché degli impianti
produttivi;
b) tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto
alla salute di ogni cittadino, sia esso residente o meno;
c) attuare un efficiente servizio di assistenza sociale,
anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di
volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli
inabili ed invalidi;
d) favorire lo sviluppo del patrimonio culturale della
comunità mediante l'attività della biblioteca pubblica e di altre
istituzioni operanti nel settore pubblico, il sostegno alle iniziative
culturali, musicali, teatrali e il recupero esterno del patrimonio
storico, artistico, architettonico e naturale esistente;
e) contribuire alla formazione educativa e culturale della
gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche
esistenti sul territorio, sia pubbliche che private e rendendo effettivo,
con un'adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio per gli
alunni residenti o frequentanti le scuole poste sul territorio;
f) interessare gli organi competenti al fine di istituire
sezioni di scuole di grado superiore;
g) coordinare le attività economiche, siano esse
commerciali, artigianali, agricole presenti sul territorio sottolineandone
la funzione sociale;
h) incoraggiare l'attività sportiva nella forma
dilettantistica e popolare con il sostegno a enti, organismi ed
associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del territorio
comunale;
i) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali
e naturali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più
alta qualità della vita, promuovendo azioni od interventi a livello
sovracomunale;
l) incoraggiare le necessità di enti od associazioni che si
prefiggono l'incremento di attività sanitarie, quali la prevenzione, la
donazione del sangue, la donazione di organi ed al sostegno ai portatori
di handicap;
k) incoraggiare, promuovere e istituire corsi di formazione
professionale, garantendo con proprie risorse finanziarie la parte non
coperta da contributi e con il contributo a qualsiasi titolo di altri enti
regionali, nazionali e comunitari; s'impegna a favorire tutte le
iniziative finalizzate alla promozione e alla gestione di detti corsi
professionali, utilizzare l'apporto di enti ed associazioni o società a
mezzo di apposite convenzioni nelle quali il comune potrà mettere a
disposizione le proprie strutture e personale nei limiti delle proprie
disponibilità.
Titolo
II
Art. 6 (*)
Organi del Comune
1. Sono organi del
Comune di Grotte: il consiglio comunale, il sindaco, la giunta.
2. Spettano agli organi comunali la funzione di rappresentanza
democratica della comunità, la realizzazione dei principi e l'esercizio
delle competenze previste dello statuto, nell'ambito della legge.
3. Il consiglio comunale, il sindaco e la giunta assicurano
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'adozione dei
provvedimenti di loro competenza
4. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle finzioni ed i
rapporti fra gli organi elettivi per realizzare un'efficiente forma di
governo della collettività comunale.
(*) Articolo emendato.
Art.
7
Il consiglio comunale
1. L'elezione del
consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e
la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
Art.
8 (*)
Competenze del consiglio comunale
1. Il consiglio è
l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed esercita
tale attribuzione sui seguenti atti:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti
salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3 del testo unico, criteri
generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani
finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici,
bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani
territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette
materie;
c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e
Provincia, Costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli
organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, Costituzione di
istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di
attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione
della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e
degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti
obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute,
appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e
che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
k) definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
(*) Articolo emendato.
Art.
9 (*)
Norme di funzionamento del consiglio comunale
1. Le norme generali
di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento
secondo quanto dispone il presente statuto.
2. Il consiglio, espletate le operazioni di giuramento e surroga,
procede alla elezione nel suo seno del presidente secondo le norme
vigenti.
3. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta secondo le
leggi vigenti.
4. La presidenza provvisoria dell'assemblea, convocata nei modi di
cui sopra, spetta al consigliere neo-eletto, che ha riportato il maggior
numero di preferenze individuali, fino all'elezione del presidente.
5. La convocazione avviene con ordine del giorno indicante tutti gli
adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con
questi; dando la precedenza alle proposte del sindaco.
6. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e ne
dirige il dibattito, fissa l'ordine del giorno, la data per le riunioni
ordinarie e straordinarie, d'intesa con i capi gruppo consiliari,
diramandone gli avvisi di convocazione, per la determinazione propria e su
richiesta del sindaco, o di un quinto dei consiglieri comunali, secondo le
norme organizzative e di funzionamento contenute nelle disposizioni di
legge e di regolamento.
7. La richiesta del sindaco e quella di un quinto dei consiglieri
comunali dovrà contenere la precisa indicazione delle questioni e/o
proposte da discutere; in tali casi la riunione del consiglio deve aver
luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione dei casi
previsti dalla legge o dal regolamento che disciplina il funzionamento del
consiglio.
9. Le votazioni sono effettuate, di norma con voto palese.
Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal
regolamento.
10. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario
comunale.
In assenza o impedimento del segretario comunale partecipa il vice
segretario.
(*) Articolo emendato.
Art.
10 (**)
Ufficio di presidenza
1. E' istituito
l'ufficio di presidenza del consiglio. Esso è composto dal presidente del
consiglio e da un vice presidente.
2. L'ufficio di presidenza:
a) organizza l'attività del consiglio e coordina quella
delle commissioni;
b) provvede in ordine alle esigenze di funzionamento dei
gruppi consiliari;
c) coadiuva il presidente nel garantire l'ordinato
svolgimento dei lavori d'aula;
d) decide sulle questioni di interpretazione del regolamento
interno;
e) propone al consiglio le modifiche al regolamento interno;
f) cura l'istituzione e l'organizzazione dell'ufficio studi e
documentazione.
L'organizzazione e la dotazione organica della struttura amministrativa
della quale si avvale l'ufficio di presidenza sono disciplinate dal
regolamento.
(**) Articolo di nuova istituzione.
Art.
11 (*)
Consiglieri comunali status e attribuzioni
1. I consiglieri
entrano in carica all'atto della proclamazione, rappresentano l'intera
comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa sulle
questioni sottoposte a deliberazione del consiglio e può formulare
interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.
3. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune ed enti da esso
dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento
del mandato.
4. Il consigliere, nell'esercitare l'iniziativa di cui al comma
precedente, relativamente ad atti e provvedimenti, si può avvalere per la
redazione tecnica dei necessari supporti e pareri degli uffici comunali
competenti.
5. Il consigliere ha, altresì, il diritto:
a) di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del
Comune, delle istituzioni, delle società a cui partecipa il Comune, senza
alcun onere, e di consultare i verbali delle riunioni degli organi
deliberanti degli enti suddetti;
b) di ottenere copia degli atti, anche istruttori ed interni,
intendendosi per tali anche quelli di altri enti che per ragioni di
ufficio siano in possesso del Comune;
c) l'elenco delle determinazioni sindacali e delle delibere di
giunta è trasmesso a tutti i consiglieri comunali contestualmente alla
pubblicazione all'albo pretorio;
d) copie integrali dei predetti atti sono trasmesse
all'ufficio di presidenza entro 5 giorni dall'adozione e comunque non
oltre il giorno della loro pubblicazione.
6. I consiglieri non possono essere nominati dal sindaco per
incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune, né essere
nominati o eletti in organi consultivi del Comune, né avere funzioni
delegate dal sindaco, tranne nei casi espressamente disciplinati dalla
legge.
7. Il consigliere è tenuto al segreto di ufficio, nei casi
specificatamente determinati dalla legge o previsti dallo statuto e dal
regolamento.
8. Il consigliere presenta le proprie dimissioni per iscritto al
consiglio; esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non
necessitano di presa d'atto.
9. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di
ineleggibilità, che dovessero successivamente intervenire, non alterano
la completezza del consiglio stesso.
(*) Articolo emendato.
Art.
12 (*)
Consigliere comunale: decadenza per mancata partecipazione alle
adunanze
1. Il consigliere
che senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive
alle riunioni del consiglio comunale, esperita negativamente la procedura
di cui al successivo comma, decade dalla carica.
Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per
scritto dal consigliere al presidente entro il giorno successivo a
ciascuna riunione.
2. Il consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il
presidente di notificare la contestazione delle assenze effettuate e non
giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di
comunicare al consiglio, tramite il presidente, entro 10 giorni dalla
notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile,
documentate.
3. Il presidente, udito il parere della conferenza dei capi gruppo,
sottopone al consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal
consigliere, il consiglio decide con votazione in forma segreta. Quando
sia pronunciata la decadenza; si procede nella stessa riunione alla
surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla
quale apparteneva il consigliere decaduto.
(*) Articolo emendato.
Art.
13 (*)
I gruppi consiliari - I capi gruppo
1. I consiglieri si
costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento.
2. Entro 5 giorni dalla prima seduta, dopo le elezioni, i consiglieri
devono comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale a
quale gruppo appartengono.
3. I consiglieri che non abbiano reso tali dichiarazioni o che
successivamente dichiarino di non più appartenere al gruppo, fanno parte
del gruppo misto.
4. Il regolamento disciplina la Costituzione dei gruppi consiliari,
nonché l'istituzione della conferenza dei capi gruppo e le relative
attribuzioni.
(*) Articolo emendato.
Art.
14 (*)
Commissioni consiliari permanenti
1. Il consiglio
comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti con il
compito di favorire il migliore esercizio delle sue funzioni, formulare
proposte e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale
medesimo. Il regolamento del consiglio, da emanarsi entro 180 giorni
dall'esecutività dello statuto, definisce le competenze delle commissioni
permanenti, il numero di componenti, le forme di pubblicità dei lavori
delle stesse, nonché le forme di consultazione dei rappresentanti di
interessi diffusi.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da
consiglieri comunali che rappresentano, con criteri proporzionali, tutti i
gruppi.
3. Le commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle
proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e funzionari
del comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti
dipendenti, nonché dei rappresentanti del comune all'interno di società.
4. Il consiglio comunale può istituire, inoltre con apposita
deliberazione, commissioni consiliari temporanee o permanenti aventi
funzioni di controllo e di garanzia. Esse sono costituite da consiglieri
comunali che rappresentano proporzionalmente tutti i gruppi consiliari e
la presidenza sarà attribuita ad un rappresentante di un gruppo di
minoranza.
(*) Articolo emendato.
Art.
15 (*)
Commissioni speciali di indagine
Il consiglio comunale può
istituire, con apposita deliberazione, commissioni speciali temporanee per
lo studio e la valutazione di particolari problemi e l'impostazione di
interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano
nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti.
2. Nella deliberazione di istituzione della commissione speciale
temporanea viene stabilita la composizione della stessa, l'oggetto
dell'incarico e il termine entro il quale la commissione dovrà riferire
al consiglio.
3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagine su
qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. Della
commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi.
Nella deliberazione di istituzione e di nomina viene precisato l'ambito
dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata, la composizione e
le modalità di funzionamento della stessa ed il termine entro cui
concludere i lavori e riferire al consiglio.
4. Le commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento
dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare.
In particolare hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia di
qualsiasi atto che incida sulla materia di propria competenza, nonché di
richiedere alle proprie riunioni la presenza del sindaco, degli assessori,
dei rappresentanti del Comune presso enti, società, istituzioni, dei
rappresentanti o dirigenti di enti ed associazioni sottoposti a controllo,
vigilanza o contribuzione comunale, nonché del segretario generale e dei
dirigenti e dei dipendenti del Comune e delle aziende e degli enti dallo
stesso dipendenti.
5. I commissari sono tenuti al segreto istruttorio fino alla
conclusione dell'inchiesta e, comunque, entro i limiti disposti dalla
legge.
(*) Articolo emendato.
Art.
16 (**)
Iniziativa delle proposte
1. L'iniziativa delle
proposte di deliberazioni consiliari spetta alla giunta comunale, al
sindaco, al presidente del consiglio ed a ciascun consigliere.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione
delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.
(*) Articolo di nuova istituzione.
Art.
17 (*)
Il sindaco Ruoli e funzioni
1. Il sindaco è
l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione
degli atti.
2. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo
statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle
funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. In
particolare il sindaco:
- cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità
di indirizzi politico e amministrativo della giunta, promuovendo e
coordinando l'attività degli assessori;
- promuove gli accordi di programma;
- propone al presidente del consiglio gli argomenti da inserire
all'ordine del giorno delle sedute;
- propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della
giunta da lui presieduta;
- ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni
ad un assessore che assume la qualifica di vice sindaco il quale può
sostituire il sindaco solo nei casi di assenza o impedimento
- delega specifiche attribuzioni che appartengono a materie definite
ed omogenee ai singoli assessori;
- può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento
determinate sue attribuzioni.
- conferisce per l'espletamento di attività connesse con le materie
di sua competenza incarichi a tempo determinato, non superiori a due che
non costituiscono rapporti di pubblico impiego, ad esperti estranei
all'amministrazione che devono essere dotati di documentata professionalità,
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e
dai regolamenti.
Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità
locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla
Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di
armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e
generali degli utenti.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune
presso enti, aziende ed istituzioni.
Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e
definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e
dai regolamenti.
Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
(*) Articolo emendato.
Art.
18 (*)
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale
1. Il sindaco, quale
ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di
leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle
leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto
motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per
l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra,
l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di
circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità
dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può
provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio
dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al
presente articolo.
(*) Articolo emendato.
Art.
19 (*)
Mozione di sfiducia
1. Il sindaco e la
giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di
sfiducia votata con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri
assegnati al Comune.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non
prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la
mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e
della giunta municipale e si procede con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, alla
dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi
del Comune, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità
dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
(*) Articolo emendato.
Art.
20 (*)
Dimissioni, impedimento, rimozione decadenza, sospensione o decesso del
sindaco
1. La cessazione
dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o
impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta
municipale, ma non del consiglio comunale, che rimane in carica fino a
nuove elezioni, che si svolgono contestualmente alla elezione del sindaco,
da effettuare nel primo turno elettorale utile.
2. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la
decadenza del sindaco nonché della giunta.
(*) Articolo emendato.
Art.
21 (*)
Il vice sindaco
1. Il vice sindaco
sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo,
nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
(*) Articolo emendato.
Art.
22 (*)
Giunta comunale Ruolo istituzionale e composizione
1. La giunta
comunale è composta dal sindaco che la presiede e da n. 6 assessori.
Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, e ne
da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
Entro 30 giorni dalla proclamazione, il sindaco, sentita la giunta,
presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune ed
opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli
organi di Governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che
non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
sindaco; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali
del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività
e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
In particolare la giunta:
a) definisce, in base al bilancio approvato dal consiglio, il
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) determinando gli obiettivi della
gestione ed affidando gli stessi, unicamente alle necessarie risorse
finanziarie, umane e strumentali, ai dirigenti investiti di competenze
gestionali autonome;
b) definisce le variazioni da apportare al P.E.G. ed assume
le determinazioni finanziarie riservate dalla legge alla sua competenza;
c) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e ogni
altro regolamento che sia riconducibile alla medesima fattispecie;
d) approva, nell'ambito della previsione di cui alla
precedente lett. c), la dotazione organica del personale.
(*) Articolo emendato.
Art.
23 (*)
Requisiti di eleggibilità alla carica di assessore e cause di
incompatibilità
1. Possono essere
nominati assessori i cittadini, residenti e non, che siano in possesso dei
requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di
sindaco ai sensi di legge.
2. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere
del Comune.
3. Il consigliere comunale, eventualmente nominato assessore, tanto
all'inizio del mandato quanto durante l'esercizio dello stesso è tenuto a
dichiarare entro 10 giorni dalla nomina alla carica assessoriale per quale
delle due cariche intende optare ed in caso di tardiva opzione, decade
dalla carica di assessore, salvo che non abbia rassegnato le dimissioni
dalla carica consiliare in funzione della nomina alla carica di assessore.
4. Le altre cause di incompatibilità, per la cui individuazione
viene fatto espresso rinvio alla legge, determinano parimenti la decadenza
dalla carica di assessore, salvo che non vengano rimosse entro 10 giorni
dalla relativa nomina.
(*) Articolo emendato.
Art.
24 (*)
Nomina e giuramento degli assessori
1. Prima di essere immessi
nella carica gli assessori sono tenuti a prestare giuramento dinanzi al
sindaco e in presenza del segretario comunale, cui spetta la redazione di
apposito verbale, con l'osservanza della forma prevista per i consiglieri
comunali.
2. Della Costituzione della giunta viene data, inoltre, tempestiva
notizia alla prefettura di Agrigento e all'Assessorato regionale degli
enti locali.
(*) Articolo emendato.
Art.
25 (*)
Dimissione dalla carica assessoriale
1. Le dimissioni
dalla carica di assessore devono essere rassegnate con dichiarazione
scritta da depositare nella segreteria del Comune o nel corso delle sedute
della giunta con dichiarazione da trascrivere a verbale, a seguito di
formale richiesta, avanzata in tal senso dall'assessore interessato.
2. Le dimissioni prodotte nelle forme previste dal precedente comma
sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
(*) Articolo emendato.
Art.
26 (*)
Revoca degli assessori
1. Al sindaco è
data facoltà di revocare in ogni tempo uno o più assessori.
2. Il provvedimento di revoca degli assessori è immediatamente
esecutivo e consente di disporre contestualmente la relativa surroga.
3. Il provvedimento di cui al precedente comma deve essere
comunicato agli organi previsti dalla legge e, entro 7 giorni dalla
relativa adozione, al consiglio comunale unicamente ad una circostanziata
relazione sulle ragioni della revoca in modo da consentire a tale organo
di operare le proprie valutazioni.
(*) Articolo emendato.
Art.
27 (*)
Decadenza e sospensione degli assessori
1. La decadenza
dalla carica di assessore consegue dal rifiuto di prestare il giuramento
previsto dall'art. 24, dall'accertamento di una incompatibilità non
rimossa dall'interessato entro il termine di 10 giorni dalla relativa
notifica, dall'emanazione di una sentenza di condanna che per legge
determina la decadenza dalla carica stessa.
2. La decadenza dell'assessore viene pronunciata dal sindaco a
seguito di procedimento attivato d'ufficio o, in presenza di cause di
incompatibilità, da qualsiasi elettore.
3. La sospensione della funzione di assessore opera di pieno diritto
nei casi espressamente previsti dalla legge.
(*) Articolo emendato.
Art.
28 (*)
Surrogazione degli assessori dimissionari, revocati o decaduti dalla
carica
1. Il sindaco provvede
alla sostituzione degli assessori dimissionari entro 10 giorni dalla
presentazione delle dimissioni, mentre la surroga degli assessori revocati
o dichiarati decaduti deve avvenire contestualmente al provvedimento di
revoca o di riconoscimento della causa di decadenza.
(*) Articolo emendato.
Art.
29 (*)
Cessazione dalla carica della giunta a seguito della cessazione della
carica del sindaco
1. La cessazione
dalla carica del sindaco, per qualsiasi causa, comporta la contestuale
cessazione dalla carica della giunta.
2. In caso di cessazione dalla carica del sindaco, il vice sindaco e
la giunta esercitano, senza la partecipazione del sindaco, le attribuzioni
indifferibili di rispettiva competenza fino all'insediamento del
commissario straordinario.
(*) Articolo emendato.
Art.
30 (*)
Funzionamento
1. La giunta è
convocata dal sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno; in caso di sua
assenza o impedimento dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore
anziano.
2. L'ordine del giorno della giunta è comunicato agli assessori
almeno 24 ore prima della seduta. La giunta comunale può trattare
argomenti non inseriti all'ordine del giorno quando ravvisa gli estremi
dell'urgenza.
3. Le sedute della giunta sono valide con la presenza della
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
dei presenti.
4. Le convocazioni di giunta possono avvenire anche per fax,
telefono ed in qualsiasi modo possa essere assicurata la certezza
dell'avviso trattandosi di organo istituzionalmente in costanza di attività
e a mezzo avviso temporale non inferiore a 24 ore. Sono fatti salvi i casi
di urgenza.
(*) Articolo emendato.
Art.
31 (*)
Partecipazione di soggetti esterni Partecipazione del segretario
1. Le sedute della
giunta non sono pubbliche ma alle stesse possono partecipare, a seguito di
apposito invito e con la funzione di relatori, dirigenti del Comune,
dipendenti responsabili del procedimento amministrativo, progettisti e
professionisti esterni, limitatamente agli argomenti di rispettiva
competenza sottoposti alla giunta.
2. Alle sedute della giunta partecipa obbligatoriamente il
segretario generale cui sono demandate le funzioni previste dalla legge e
dal presente statuto. In caso di assenza o impedimento del segretario
partecipa alle sedute della giunta il vice segretario.
3. Il segretario redige i verbali delle sedute e sottoscrive assieme
al presidente ed all'assessore anziano.
(*) Articolo emendato.
Art.
32 (**)
Rapporti con il consiglio comunale
1. Il sindaco, o un
assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del
consiglio comunale. Di norma vi partecipano anche gli assessori; i
dirigenti e funzionari responsabili delle proposte di deliberazione poste
all'ordine del giorno sono tenuti a partecipare alle sedute consiliari.
2. Ogni 6 mesi il sindaco presenta al consiglio comunale una
relazione scritta sullo stato d'attuazione del programma, illustrando
l'attività svolta ed eventuali fatti o provvedimenti particolarmente
rilevanti, nonché le scelte prioritarie che intende compiere.
Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della
relazione, esprime, in seduta pubblica, cui interviene anche il sindaco,
le proprie valutazioni.
2) Il sindaco annualmente è tenuto a trasmettere al consiglio
comunale dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui
nominati.
4. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a
rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni
dalla loro formale presentazione presso la segreteria del Comune.
4) Nel caso in cui il consiglio comunale ometta di riunirsi o di
deliberare sulle proposte di deliberazione ad iniziativa della giunta
delle quali sia stato richiesto l'inserimento all'ordine del giorno,
decorsi 30 giorni, è data facoltà al sindaco di sollecitare gli
interventi sostitutivi previsti dall'O.R.EE.LL.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Titolo
III
Art. 33 (*)
Istituti di partecipazione popolare
1. Il Comune informa
la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia
singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e
la trasparenza dell'azione amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
- organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione
locale;
- assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni
sottoposte all'esame degli organi comunali.
Forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su
problemi specifici.
La partecipazione di altre forme associative che si costituiscono ad hoc,
quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano
rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel territorio
comunale, comitati formati da utenti di servizio pubblici, organizzazioni
studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori, di
artigiani, di commercianti e di altre categorie economico-produttive.
Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini
delle predette partecipazioni.
(*) Articolo emendato.
Art.
34 (**)
Partecipazione al procedimento amministrativo
1. L'attività
amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è
effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione,
trasparenza, pubblicità, semplificazione ed economicità.
2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento,
le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione
dei termini, il diritto di visione dei documenti ed il rilascio di copie
degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca i principi di cui
al 1° comma, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali,
tempestiva emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico
soggetto dell'intera procedura.
In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono
su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve
far pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai
soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi
determinanti del procedimento:
- deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti
del procedimento e a quelli negli stessi richiamati se hanno funzione
rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate, su richiesta verbale,
dell'interessato, copie o estratti informali di documenti;
- le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato o
dai suoi incaricati devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve
pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del
provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica
soggettiva dell'interessato.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Art.
35 (**)
Diritto di accesso
1. Al fine di
assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa
è garantito ai cittadini, singoli o associati per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai
documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti
secondo quanto previsto in materia dalle norme statali, regionali e dallo
specifico regolamento comunale.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad
eccezione di quelli coperti da segreto.
3. Il diritto di accesso dei cittadini agli atti e documenti
amministrativi sarà disciplinato dall'apposito regolamento comunale.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Art.
36 (*)
Istanze
1. I cittadini, le
associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono
rivolgere al sindaco istanze per chiedere un intervento
dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un
provvedimento avente ad oggetto questioni di interesse generale o
collettivo.
2. Il sindaco ha l'obbligo di ricevere, esaminare ed evadere, su
relazione degli organi o degli uffici competenti, le istanze entro il
termine previsto dal regolamento.
3. Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono
indicate dal regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere la
forma, i tempi, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza
(*) Articolo emendato.
Art.
37 (*)
Petizioni
1. Almeno 70
cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per
sollecitare l'intervento su questioni d'interesse generale.
2. Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di
presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.
3. Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire
all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione conclusiva
dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente
pubblicizzata.
(*) Articolo emendato.
Art.
38 (**)
Iniziative popolari
1. I cittadini, in
numero non inferiore a 300, esercitano l'iniziativa popolare mediante la
proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per
la stessa.
2. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione ai
fini dell'obbligatorietà dei pareri di regolarità tecnica e contabile se
necessari.
3. L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie
inerenti:
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze, nonché
la disciplina giuridica del personale;
b) atti regolamentari interni e provvedimenti concernenti
tariffe, tributi, delibere di bilancio e conto consuntivo, mutui o
emissione di prestiti;
c) strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per
pubblica utilità;
d) provvedimenti relativi ad acquisizione ed alienazioni di
immobili, permute, appalti o concessioni;
e) atti inerenti la tutela delle minoranze etniche e
religiose.
4. Il consiglio delibera in ordine alle proposte di iniziativa
popolare entro il termine di 30 giorni.
Scaduto tale termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del
giorno della prima seduta del consiglio.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Art.
39 (*)
Consultazione popolare Natura ed ambito dei referendum consultivi
1. Il Comune può
indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire
informazioni, pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
A tal fine, l'istituto del referendum consultivo viene riconosciuto come
strumento di partecipazione della collettività amministrata all'attività
dell'ente.
2. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi
sua forma:
a) lo statuto, i regolamenti adottati dal consiglio comunale
e dalla giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;
b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto
consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o
l'emissione di prestiti;
e) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei
rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi
dipendenti, controllati o partecipati;
f) gli atti di gestione adottati dai dirigenti;
g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni
irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti della
minoranza;
i) i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od
agevolazioni.
(*) Articolo emendato.
Art.
40 (*)
Promozione e deposito della proposta referendaria
1. L'iniziativa
referendaria locale di carattere consultivo spetta:
a) al consiglio comunale con deliberazione adottata a
maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati;
b) ad almeno il 7% del corpo elettorale con l'osservanza
delle condizioni e delle procedure previste dallo statuto e dal
regolamento.
2. Le proposte di referendum consultivo previste dal precedente
comma devono indicare il quesito o i quesiti da sottoporre al corpo
elettorale in maniera chiara, semplice ed armonica.
3. Le medesime proposte, corredate dalla prescritta documentazione,
devono essere depositate presso la segreteria generale del Comune a cura:
- del presidente del consiglio, se il referendum è stato promosso
da tale organo;
- da un comitato promotore appositamente costituito, se il
referendum è stato attivato dal corpo elettorale.
(*) Articolo emendato.
Art.
41 (*)
Giudizio di ammissibilità del referendum
1. Il giudizio di
ammissibilità del referendum in relazione al 2° comma del precedente
art. 40, è demandato ad una commissione composta dal segretario generale,
dal difensore civico, se nominato, e da tre dirigenti del Comune nominati
dal sindaco.
2. La commissione emette il giudizio di ammissibilità rassegnando,
entro 30 giorni dalla richiesta, una relazione esplicativa delle
valutazioni operate a tal fine.
3. Il giudizio di ammissibilità dei referendum è condizione
indispensabile per l'attivazione della procedura di indizione del
referendum secondo quanto previsto dal regolamento comunale sulle
consultazioni referendarie.
(*) Articolo emendato.
Art.
42 (*)
Limiti ed effetti delle consultazioni referendarie
1) Durante lo stesso
anno solare non possono essere indetti più di due referendum consultivi
vertenti su argomenti tra loro diversi.
2. Lo stesso quesito referendario non potrà formare oggetto di
ulteriori referendum se non siano trascorsi almeno 5 anni.
3. La consultazione qualora il quesito interessi una zona
determinata del territorio comunale, può essere limitata alla parte del
corpo elettorale in essa residente.
4. La consultazione referendaria è valida se abbiano partecipato al
voto almeno un terzo degli aventi diritto.
5. Entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato della
consultazione referendaria, in presenza della condizione di validità di
cui al precedente comma, il consiglio comunale ed eventualmente gli altri
organi dell'ente interessati sono tenuti ad adottare i provvedimenti che
si rendono necessari per l'attuazione dell'esito dei referendum.
(*) Articolo emendato.
Art.
43 (*)
Ambito del regolamento di disciplina dei referendum Previsione dei
referendum abrogativi
1. Il regolamento
comunale dei referendum consultivi disciplina:
a) i criteri e le modalità di attivazione della richiesta da
parte del corpo elettorale;
b) i metodi di verifica delle condizioni di ammissibilità
non disciplinati dallo statuto;
c) i tempi ed i modi di indizione e di svolgimento dei
referendum;
d) ogni altro aspetto organizzativo e procedurale.
2. Con le limitazioni previste dal presente statuto e con
l'osservanza delle condizioni ed i presupposti dallo stesso disposte, il
regolamento disciplina altresì i referendum abrogativi di norme
regolamentari di carattere discrezionale o di provvedimenti
amministrativi, aventi effetti che interessano la collettività. La
disciplina regolamentare dei referendum abrogativi dovrà comunque
rispettare i seguenti principi basilari:
a) la partecipazione alla consultazione referendaria è
limitata ai cittadini iscritti nelle liste del Comune;
b) la validità della consultazione resta subordinata alla
condizione della partecipazione al voto della maggioranza dei cittadini
elettori;
c) il recepimento delle indicazioni referendarie, in caso di
esito positivo della consultazione, non può comportare, anche in
prospettiva, diminuzioni di entrate né squilibri finanziari.
(*) Articolo emendato.
Art.
44 (**)
Difensore civico
1. A garanzia
dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione
comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a
prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e
sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore
civico.
2. Il difensore civico svolge ruolo di garante ed assolve alle
proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza.
3. Interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di
propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi
abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e
tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi
dell'azione amministrativa.
4. (comma eliminato).
5. I consiglieri Comunali non possono rivolgere richieste di intervento
del difensore Civico.
6. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle
sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto
all'Autorità Giudiziaria competente.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Art.
45 (**)
Requisiti
1. Il difensore
civico, dovendo offrire all'utenza delle comprovate competenze di tipo
giuridico-amministrativo, deve necessariamente essere in possesso del
diploma di laurea in Giurisprudenza o in Economia..
2. Il difensore civico deve offrire
garanzie di competenza giuridico-amministrativa, probità, indipendenza ed
obiettività di giudizio.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Art.
46 (**)
Ineleggibilità e incompatibilità
1. Al difensore
civico si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità
previste dalle vigenti leggi per la carica di consigliere comunale.
2. Non è nominabile colui che è:
a) membro del parlamento regionale, nazionale ed europeo;
b) difensore civico in altri comuni, province e regioni.
3. Sono inoltre non nominabili alla carica:
a) il coniuge, gli ascendenti, i parenti od
affini fino al 3° grado degli amministratori, dei Consiglieri Comunali,
del Segretario Generale e dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
b) i rappresentanti del Comune presso altri enti.
4. Le cause di non nominabilità non hanno effetto se l'interessato
cessa dalla funzione o dalla carica non oltre il giorno precedente a
quello in cui il consiglio deve procedere alla nomina.
5. Qualora, successivamente alla nomina, si verifica qualcuna delle
condizioni previste dai commi precedenti, il consiglio la contesta al
difensore civico a mezzo del sindaco.
6. Il difensore civico ha 10 giorni di tempo per formulare
osservazioni o per eliminare le cause di non nominabilità.
7. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma precedente il consiglio comunale delibera definitivamente tenendo
conto delle osservazioni del difensore civico e, ove ritenga sussistente
la causa, lo invita a rimuoverla.
8. Qualora il difensore civico non vi provveda entro i successivi 10
giorni, il consiglio lo dichiara decaduto.
9. L'incarico è incompatibile con ogni altra carica elettiva
pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro, commercio o
professione che abbia rapporti continuativi con il Comune di Grotte. La
rieleggibilità è consentita in assoluto per una sola volta
indipendentemente dall'essere il nuovo incarico continuativo o meno
rispetto al precedente.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Art.
47 (**)
Elezione del difensore civico
1. Il consiglio
comunale neo eletto, entro 90 giorni dal suo insediamento, nomina il
difensore civico a scrutinio segreto e con voto favorevole unanime dei
consiglieri assegnati. Qualora non si dovesse raggiungere esito
favorevole la votazione sarà ripetuta e sarà necessario il voto
favorevole dei 2/3 dei
presenti. In caso di esito infruttuoso è richiesto il voto favorevole dei
3/5 dei presenti.
2. Il Difensore Civico deve essere scelto preferibilmente tra cittadini
di Grotte con una residenza anagrafica di almeno 5 anni in possesso dei
requisiti previsti dallo statuto.
3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si
perde la qualità di Consigliere Comunale o per il verificarsi di una
delle cause previste dall'art. 46.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Art.
48 (**)
Durata in carica, decadenza, revoca
1. Il difensore
civico ha la stessa durata del consiglio che lo ha eletto e cessa,
comunque, il suo mandato con la cessazione del consiglio comunale.
2. Il consiglio Comunale può revocare l'incarico se il Difensore
Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia commesso irregolarità e abusi, e ciò con la maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nel caso di dimissioni il Consiglio elegge il successore entro 60
giorni dall'acquisizione del documento. Nel caso di dimissioni i poteri del
Difensore Civico sono
prorogati fino alla nuova elezione.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Art.
49 (**)
Funzioni
1. Il difensore
civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialità
dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti dipendenti,
con piena autonomia. indipendenza e poteri d'iniziativa.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni:
a) risponde alle petizioni ed istanze di cittadini, di
associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività
in ordine all'oggetto richiesto;
b) ha diritto di accesso agli uffici, chiedendo copia di atti
e notizie in ordine allo stato dei procedimenti, salvo i casi in cui
prevale per legge il segreto d'ufficio;
c) può partecipare ai procedimenti amministrativi, a tutela
dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e
responsabili degli uffici e servizi;
d) può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile
dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o
irregolarità accertate, dando comunicazione contestuale al sindaco o
all'assessore competente per materia;
e) segnala agli organi competenti eventuali ritardi,
disfunzioni e carenze ed, in caso di ritardo, invita gli organi a
provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
f) può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al
sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta comunale sull'andamento
dell'azione amministrativa;
g) può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e
provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
3. Nello svolgimento delle predette funzioni è sottoposto al
vincolo del segreto d'ufficio.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Art.
50 (**)
Indennità di funzione
1. Al difensore
civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti al proprio ufficio
viene corrisposta un'indennità, che viene determinata dal Consiglio
all'atto dell'elezione, in misura non superiore al 30 % di quella
spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Art.
51 (**)
Rapporti con il consiglio
1. Annualmente il
difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione
sull'attività svolta, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo
soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento
dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile alla
quale partecipa lo stesso difensore civico.
Il Difensore Civico deve ricevere l'utenza almeno un giorno la
settimana.
2. Nei casi di particolare importanza o di urgenza il difensore
civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale,
presentando una relazione sull'argomento.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Titolo
IV
ORGANI BUROCRATICI E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art. 52 (*)
Competenze del segretario comunale Ruolo e funzioni
1. Il comune ha un
segretario titolare dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali di cui all'art. 102 del T.U.E.L. e
iscritto all'albo di cui all'art. 98 del medesimo T.U.E.L.
2. Il segretario dipende funzionalmente dal sindaco.
3. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti e ne coordina l'attività; il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la
verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'art. 49, in relazione alle
sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed
autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse
dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o
dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
(*) Articolo emendato.
Art.
53 (*)
Il vice segretario
1. E' istituita la
figura ed il posto di vice-segretario.
2. Il vice segretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al
segretario comunale, affiancandolo nello svolgimento dell'attività
amministrativa affidatagli nonché sostituendolo nei casi di vacanza,
assenza o impedimento.
3. Lo status giuridico ed economico del vice segretario sono
disciplinati dall'apposito regolamento organico dell'ente nonché dal
regolamento sulla organizzazione ed il funzionamento degli uffici e
servizi.
(*) Articolo emendato.
Art.
54 (*)
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. L'ordinamento
degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato da apposito
regolamento predisposto in osservanza di quanto previsto dalla normativa
in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio
ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti
strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità
e responsabilità, nonché in conformità con i principi secondo i quali
il potere di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi,
mentre la gestione spetta ai dirigenti.
2. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
adottato dalla giunta in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità
ed economicità di gestione, ai principi stabiliti dal presente articolo
ed agli indirizzi espressi dal consiglio comunale sono definite le linee
fondamentali dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e le dotazioni
organiche complessive del personale.
3. Le linee fondamentali dell'organizzazione sono ispirate ai
seguenti criteri:
a) corrispondenza funzionale dell'organizzazione ai programmi
di attività per realizzarli con efficienza, efficacia e tempestività;
b) adozione di modelli strutturali idonei al collegamento
unitario dell'organizzazione, costituendo una rete informatica che
assicuri la massima rapidità e completezza del flusso di comunicazione
interne, di trasmissione degli atti e realizzi collegamenti esterni utili
per il miglior funzionamento dell'ente;
c) conseguimento della più elevata flessibilità operativa e
gestionale;
d) attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità
complessiva di ciascun procedimento;
e) adozione delle misure più idonee per garantire
l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
f) attuazione completa e con i criteri più avanzati delle
disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale;
g) adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti
con i cittadini e con gli utenti, attraverso il miglioramento delle
prestazioni, la riduzione e predeterminazione dei tempi di attesa, l'invio
di istanza e documenti per via telematica e postale, di richieste a mezzo
telefax e telefono ed il recapito, a richiesta e senza aggravio per il
Comune, di atti e documenti al domicilio dell'interessato;
h) adozione di iniziative programmatiche e ricorrenti per la
formazione e l'aggiornamento del personale, compreso quello con qualifiche
dirigenziali, provvedendo all'adeguamento dei programmi formativi per
contribuire all'arricchimento della cultura professionale dei dipendenti;
i) armonizzazione degli orari dei servizi e delle aperture
degli uffici con le esigenze degli utenti;
j) attivazione e potenziamento dell'ufficio per le relazioni
con il pubblico e dello sportello unico delle imprese;
k) ogni altra disposizione relativa all'organizzazione, alla
direzione degli uffici e dei servizi, alla gestione del personale,
all'esercizio delle funzioni dei dirigenti.
(*) Articolo emendato.
Art.
55 (*)
Elementi generali dell'organizzazione
1. L'amministrazione
comunale sviluppa la sua azione attraverso settori preposti
all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee,
inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.
2. L'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune
è soggetto ai principi affermati dall'ordinamento e dallo statuto e nei
limiti determinati sia dalla propria capacità di bilancio, sia dalle
esigenze relative all'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti
allo stesso attribuiti, valutati in base alla situazione esistente ed alle
previsioni della programmazione triennale.
3. I settori nei quali si articola l'organizzazione
dell'amministrazione comunale sono affidati alla responsabilità di un
dirigente.
(*) Articolo emendato.
Art.
56 (**)
Indirizzo politico e di gestione amministrativa
1. Gli organi
elettivi del Comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico
amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare,
verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti, ed adottando gli atti relativi.
2. Ai dirigenti spetta la direzione degli uffici e dei servizi e
compete sia l'adozione dei provvedimenti di attuazione degli obiettivi e
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi elettivi,
previsti dall'ordinamento. Sono responsabili, in via esclusiva, della
correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza della gestione
e dei risultati della stessa.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Art.
57 (**)
Criteri organizzativi generali di competenza del consiglio
1. Al consiglio
comunale spetta la determinazione dei criteri generali per l'ordinamento
degli uffici e dei servizi dell'ente.
2. I criteri generali di cui al comma precedente si sostanziano
nella formulazione di principi informatori fondamentali ai fini della
disciplina ordinamentale degli uffici e dei servizi, riservata alla
giunta.
Costituiscono, in particolare, criteri generali:
a) l'articolazione della struttura organizzativa in aree
funzionali, che aggrega vari servizi, espletanti funzioni finali omogenee
sia di supporto diretto agli organi istituzionali che all'utenza, secondo
criteri:
|
I)
|
di separazione delle funzioni di indirizzo e di
controllo da quelle gestionali;
|
|
II)
|
di efficacia interna ed esterna;
|
|
III)
|
di efficienza tecnico amministrativa;
|
|
IV)
|
di funzionalità ed economicità di gestione;
|
|
V)
|
di equità e uniformità;
|
|
VI)
|
di professionalità, di flessibilità e di
responsabilizzazione del personale;
|
b) l'organizzazione
delle strutture operative secondo criteri e metodi adeguati al
conseguimento dei seguenti obiettivi:
|
I)
|
articolare gli uffici e i servizi per funzioni
omogenee, agevolando il collegamento tra loro, anche mediante
supporti informatici e statistici, al fine di assicurare la massima
trasparenza, di garantire il diritto di accesso dei cittadini agli
atti dell'amministrazione e di stimolare la partecipazione dei
dipendenti all'attività dell'ente;
|
|
II)
|
assicurare ampia flessibilità alle
articolazioni organizzative strutturali e alla destinazione del
personale ai singoli uffici, nel rispetto delle norme legislative,
regolamentari e contrattuali vigenti in materia;
|
|
III)
|
garantire una corretta ed efficace gestione
delle risorse umane assicurando:
|
- pari opportunità
tra uomini e donne e pari trattamento sul lavoro;
- metodi razionali di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione professionale;
|
IV)
|
tutelare la sicurezza e l'igiene sul lavoro con
riferimento sia agli ambienti di lavoro sia alle attrezzature e alle
dotazioni strumentali;
|
|
V)
|
agevolare l'impiego flessibile dei dipendenti
che versino in situazione di svantaggio personale, sociale e
familiare o che siano impegnati in attività di volontariato
debitamente documentata.
|
(**) Articolo di
nuova statuizione.
Art.
58 (*)
La regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi
1. La giunta
disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente, con uno o
più regolamenti in conformità alla legge e al presente statuto, in base
a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e
secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. In sede regolamentare, in particolare, dovranno essere
disciplinati i seguenti aspetti ordinamentali:
a) l'articolazione della struttura organizzativa;
b) la disciplina dello stato giuridico ed economico dei
dipendenti e le relative responsabilità nell'espletamento delle
procedure;
c) le funzioni del segretario generale;
d) le funzioni e i criteri di nomina del vice segretario;
f) la nomina e le funzioni dei dirigenti e le relative
responsabilità;
g) i presupposti e le condizioni per l'esercizio delle
funzioni gestionali da parte dei dirigenti;
h) le competenze dei responsabili dei procedimenti
amministrativi;
i) i rapporti di collaborazione esterna;
j) i contratti a termine per dirigenti;
k) i criteri di svolgimento dei servizi;
l) gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;
m) le modalità di assunzione del personale e le cause di
incompatibilità nel rapporto di impiego;
n) la dotazione organica.
3. In sede regolamentare dovranno essere disciplinati anche i
criteri di costituzione e di funzionamento delle strutture da preporre
alla verifica della regolarità degli atti, al controllo di gestione, al
controllo strategico e alla valutazione dei dirigenti, salvo che non
vengono approntati separati regolamenti.
4. Ai fini della disciplina regolamentare prevista dal presente
articolo i criteri generali fissati dal consiglio e le norme del presente
statuto in materia di organizzazione e di personale costituiscono limiti
inderogabili.
(*) Articolo emendato.
Art.
59 (*)
Funzioni e responsabilità della dirigenza
1. Spetta ai
dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le
norme dettate dallo statuto e dal regolamento, uniformemente al principio
per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo
spettano agli organi di Governo, mentre la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli
atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di
Governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario
generale.
3. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in
relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa,
dell'efficienza e dei risultati della gestione.
4. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai
medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di
concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi,
il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai
regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni
e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i
poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in
materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e
paesaggistico ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide,
verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai
regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
(*) Articolo emendato.
Art.
60 (**)
Collaborazione esterna
1. Il sindaco può,
nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni regolamentari,
avvalersi di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale per
obiettivi determinati, con contratto a termine.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Art.
61 (**)
Contratti a tempo determinato
1. L'ente ha facoltà,
secondo le modalità definite dal regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, di fare ricorso a contratti a tempo determinato, di
durata non superiore a quella residuale del mandato del capo
dell'amministrazione, per la copertura di posti di qualifica dirigenziale
o di alta specializzazione.
2. Entro i limiti previsti dalla legge, il sindaco può conferire
incarichi dirigenziali o di alta specializzazione, al di fuori della
dotazione organica, con contratti a tempo determinato nel rispetto della
relativa disciplina giuridica prevista dal regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Art.
62 (**)
Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma
1. La conferenza dei
dirigenti è presieduta dal segretario generale ed è costituita da tutti
gli appartenenti alla qualifica dirigenziale.
2. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente,
studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni
tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione
dell'organizzazione del lavoro.
3. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione
della gestione organizzativa del personale.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Titolo
V
Art. 63 (*)
Servizi pubblici
1. Il Comune
provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi pubblici del Comune di Grotte sono gestiti nelle
seguenti forme:
a) in economia, quando per modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione
o un'azienda speciale;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni
tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale
pubblico, qualora ciò si renda opportuno, in relazione alla natura del
servizio da erogare.
3. Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa
delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore
efficienza ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma
di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di
gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
4. Il sindaco ed il collegio dei revisori dei conti riferiscono ogni
anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul
funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o
complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla fruizione dei
cittadini.
(*) Articolo emendato.
Art.
64 (*)
Gestione in economia
1. Il Comune
gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni, per le
loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di
un'istituzione o di un'azienda speciale.
2. Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce
l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza
di gestione di tali servizi.
(*) Articolo emendato.
Art.
65 (*)
Aziende speciali
1. Il Comune, per la
gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale,
può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è un ente strumentale dotato di personalità
giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
3. La nomina e la revoca del presidente e dei componenti del
consiglio di amministrazione spettano al sindaco.
4. Non possono essere nominati amministratori dell'azienda coloro
che rivestono la carica di assessore o consigliere comunale, ne il
coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del sindaco.
5. I componenti il consiglio di amministrazione, che non possono
superare il numero di 5, sono scelti dal sindaco fra coloro che hanno una
speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per
funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private per gli uffici
pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere
comunale.
6. Il consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno il presidente.
7. L'azienda deve onerare con criteri di imprenditorialità con
obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei
costi e dei ricavi.
8. Sono atti fondamentali delle aziende speciali e come tali
sottoposti all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programmatico;
b) i bilanci ed i conti consuntivi.
9. La copertura di eventuali costi sociali dovrà essere
preventivamente disposta dal consiglio comunale in sede di approvazione di
bilancio.
10. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle
aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
11) Lo statuto delle aziende speciali è adottato dal consiglio
comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri
assegnati. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di
amministrazione della stessa azienda.
(*) Articolo emendato.
Art.
66 (**)
Istituzioni
1. Per la gestione
dei servizi sociali, culturali, ricreativi ed educativi, privi di
rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può deliberare la
Costituzione di una o più istituzioni, giuridicamente configurate come
enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di adeguata
autonomia organizzativa e funzionale.
2. L'istituzione è ordinata sulla base dello statuto approvato dal
consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Lo
statuto e il regolamento disciplinano, in particolare, la struttura, il
funzionamento, le attività e i controlli.
3. Il consiglio comunale:
a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al
funzionamento;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) conferisce il capitale di dotazione.
4. Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il
presidente ed il direttore. La nomina e la revoca degli amministratori
spettano al sindaco.
5. Il collegio dei revisori del Comune di Grotte esercita le sue
funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
6. I componenti, il consiglio d'amministrazione ed il presidente
sono nominati con le esclusioni previste nel presente statuto tra persone
che, per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative
componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio e che
abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
7. Lo statuto e il regolamento disciplinano il numero, gli eventuali
ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in
carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di
amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Art.
67 (**)
La concessione a terzi
1. Il consiglio
comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in
concessione a terzi, comprese le cooperative ed associazioni di
volontariato, le quali non hanno fini di lucro.
2. La concessione, per la gestione dei servizi disciplinata secondo
le vigenti disposizioni di legge in materia, deve essere inoltre regolata
da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli
qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la
razionalità economica dalla gestione con i conseguenti effetti sui costi
sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi
pubblici generali.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Art.
68 (**)
Partecipazione a società per azioni per la gestione di servizi
pubblici locali
1. Il Comune può
promuovere la Costituzione di società per azioni a prevalente capitale
pubblico locale per la gestione di servizi pubblici locali.
2. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi
come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale
della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali
sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
3. La deliberazione consiliare deve contenere in allegato uno schema
di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la
società a cui è affidata la gestione del servizio.
4. La partecipazione del Comune a società per azione a prevalente
capitale pubblico per la gestione dei servizi locali è deliberata dal
consiglio comunale od è subordinata al possesso, da parte degli enti
territoriali o di altri enti pubblici, della maggioranza assoluta delle
azioni ordinarie e, nel caso di emissione di azione privilegiate, della
maggioranza assoluta del capitale sociale.
5. Il Comune non può essere ne divenire, successivamente alla
costituzione della società, unico azionista.
(**) Articolo di nuova statuizione.
Art.
69 (*)
Principio di cooperazione tra enti
1. Il Comune
promuove e favorisce, nell'ambito delle specifiche previsioni normative,
adeguate forme di collaborazione con altri enti locali ed in particolare
con i comuni limitrofi al fine di coordinare l'azione amministrativa, nei
casi in cui ciò si renda necessario od opportuno, oppure al fine di
gestire, in forma associata o coordinata, determinati servizi ed
interventi pubblici.
2. La deliberazione delle forme di cooperazione, di collaborazione e
di coordinamento, tra quelle disciplinate dai successivi articoli compete
al consiglio comunale, cui spetta parimenti di deliberare l'adesione a
proposte, eventualmente formulate, per le stesse finalità, da altri enti
locali territoriali.
(*) Articolo emendato.
Art.
70 (*)
Convenzioni tra enti locali
1. Il Comune può
stipulare convenzioni con altri enti locali al fine di:
a) svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati;
b) per la gestione di specifici servizi di propria competenza
o di uffici di comune interesse competenti ad operare con personale
distaccato dagli enti partecipanti, per l'esercizio di determinate
funzioni pubbliche.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.
(*) Articolo emendato.
Art.
71 (*)
Consorzi tra enti locali
1. Per la gestione
associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni,
il Comune può costituire un consorzio con uno o più enti locali
interessati o con altri enti pubblici, a ciò debitamente autorizzati ai
sensi delle leggi alle quali sono soggetti.
2. La Costituzione del consorzio deve essere formalizzata mediante
apposita convenzione previamente approvata dal consiglio, unicamente allo
statuto consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il consorzio è disciplinato secondo le norme previste per le
aziende speciali, in quanto compatibili e le disposizioni legislative che
segnatamente disciplinano:
a) il contenuto della convenzione;
b) i principi fondamentali in materia di organi e di
funzionamento del consorzio.
(*) Articolo emendato.
Art.
72 (*)
Accordi di programma
1. Il Comune, per la
definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio
interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e
coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di
programma.
2. Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed
integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, Regioni, Comuni od
altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima
sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del
singolo intervento.
3. Il sindaco, a tal fine, sentita la commissione consiliare
competente, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su
richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni, per determinare i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
(*) Articolo emendato.
Titolo
VI
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 73 (*)
Finanza locale
1. Nell'ambito delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune ha potestà di
determinare le proprie risorse finanziarie.
2. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle
risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
3. Gli atti con i quali la programmazione viene definita sono: il
bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica
ed il bilancio pluriennale.
Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e
l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazioni della
relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
finanziario.
4. I risultati di gestione sono rilevanti mediante contabilità
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio,
il conto del patrimonio e la relazione illustrativa della giunta che
esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
(*) Articolo emendato.
Art.
74 (*)
Revisori dei conti
1. I revisori dei
conti sono eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno e le
funzioni sono assegnate loro dalla legge.
2. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e
le modalità di funzionamento dell'ufficio.
3. Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad
assicurare forme idonee di collegamento e cooperazione tra il consiglio
comunale, la giunta, il sindaco ed i revisori.
(*) Articolo emendato.
Art.
75 (*)
Il sistema dei controlli interni
1. Nell'ambito
dell'amministrazione comunale, la valutazione e il controllo strategico,
il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e
contabile, nonché la valutazione dei risultati dei dirigenti e del
personale costituiscono il sistema dei controlli interni.
2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per
ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati
per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi
decisionali ad essa preclusivi in condizioni di efficienza, efficacia ed
economicità.
3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a
valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi
predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei
piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo
politico amministrativo.
4. La valutazione dei risultati dirigenziali e del personale è
finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il
corretto sviluppo della gestione amministrativa e l'incidenza sulla
stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane
operanti nell'amministrazione.
5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia,
l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto tra costi e risultati.
6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati
su atti già perfezionati, sono finalizzati a garantire la legittimità,
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
(*) Articolo emendato.
Art.
76 (*)
Modalità di sviluppo del controllo di gestione
1. L'amministrazione
comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure
specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei
profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia,
nonché con riguardo all'evoluzione di modelli e dei processi chiave per
il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.
2. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve
assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i
costi sostenuti dall'amministrazione e l'efficacia degli standard di
erogazione dei servizi.
3. Il controllo interno di gestione viene effettuato, secondo
criteri procedurali adeguatamente regolamentati, da apposito ufficio
disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
del Comune.
4. L'ufficio preposto al controllo interno di gestione è
competente:
a) a verificare la funzionalità dell'organizzazione
dell'ente;
b) a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi
programmati:
c) a verificare l'efficacia, l'efficienza ed il livello di
economicità conseguiti nell'attività di realizzazione dei suddetti
obiettivi;
d) ad analizzare la qualità dei servizi erogati in relazione
ai contratti e alle convenzioni stipulate dall'ente.
5. L'ufficio è tenuto a rassegnare al sindaco referti informativi
periodici secondo le modalità fissate dal regolamento che disciplina,
altresì, ogni altra condizione operativa di dettaglio.
(*) Articolo emendato.
Art.
77 (*)
Controllo strategico e valutazione dei dirigenti
L'ente istituisce apposito
nucleo valutativo da preporre:
a) alla valutazione e al controllo strategico al fine di
verificare l'adeguatezza delle scelte amministrative e gestionali adottate
per l'attuazione degli obiettivi programmati, pianificati o comunque
definiti nonché al fine di accertare la congruenza tra gli obiettivi
predefiniti e i risultati conseguiti e di identificare, in tal sede,
eventuali fattori ostativi, rimedi e responsabilità, sia nel corso
dell'esercizio finanziario, sia a conclusione dello stesso;
b) alla valutazione dell'attività dei dirigenti al fine di
verificare, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale
vigente in materia, la regolarità e la congruità delle attività
esplicate dai dirigenti stessi per il conseguimento degli obiettivi
gestionali loro assegnati, assieme alle necessarie risorse finanziarie,
umane e strumentali.
La disciplina organizzativa e funzionale del nucleo di valutazione e di
controllo previsto dal precedente comma è compresa nel regolamento degli
uffici e dei servizi del Comune o può formare oggetto di separato
regolamento di tipo organizzativo.
(*) Articolo emendato.
Art.
78 (*)
Procedure dei contratti
Il consiglio comunale, con
apposito regolamento, disciplina l'iter formativo dei contratti di appalto
di opere pubbliche e di fornitura dei beni e servizi.
(*) Articolo emendato.
Art.
79 (*)
I beni patrimoniali
1. Il sindaco, il
responsabile di ragioneria e il responsabile dell'ufficio patrimonio
curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali
del Comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle
successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli,
atti, carte scritture relative al patrimonio.
2. I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e
canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, di
norma, essere dati in affitto, fatto salvo il perseguimento degli scopi
sociali dell'ente comunale.
3. Le somme provenienti dalla alienazione dei beni da donazioni, da
trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque, da
cespiti da investirsi in patrimonio debbono essere impiegati nel
miglioramento del patrimonio.
(*) Articolo emendato.
Art.
80 (*)
La gestione del patrimonio
1. Per le finalità
di cui sopra, il sindaco sovrintende all'attività di conservazione e
gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio,
la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante
aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di
gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di
ciascun esercizio.
2. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai
consegnatari definiti dal regolamento.
3. L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta
pubblica, per casi specifici e con autorizzazione del consiglio comunale,
anche con modalità stabilite dal regolamento.
4. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di
conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla
base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubbliche del
singolo bene.
(*) Articolo emendato.
Titolo
VII
Art. 81
Efficacia
1. Lo statuto
comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso
contenute hanno efficacia di norma giuridica.
Art.
82
Entrata in vigore
1. Il presente
statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in
vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente,
fatta salva la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Art.
83
Norma finale e transitoria
1. Con l'entrata in vigore della presente
novella di modificazione, integrazione ed abrogazione di disposizioni
contenute nello statuto del comune di Grotte, approvato dal consiglio
comunale con deliberazione n. 17 del 16 gennaio 1993 e sue successive
modifiche ed integrazioni, viene abrogata ogni precedente norma
statutaria.
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